Una nuova pronuncia in materia di ricostruzione di carriera del personale ATA interviene su una questione di particolare interesse per tutti quei dipendenti della scuola che, a seguito di un passaggio di ruolo o di qualifica, si vedono riconoscere un’anzianità inferiore rispetto al servizio effettivamente prestato.
Con la sentenza n. 261 del 2 febbraio 2026, il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di Giudice del lavoro, ha accolto il ricorso presentato da una dipendente del comparto scuola, riconoscendole il diritto alla ricostruzione della carriera attraverso la valutazione integrale del servizio prestato fino all’immissione in ruolo.
Il punto centrale della decisione riguarda il rapporto tra il criterio della temporizzazione e quello della valutazione integrale del servizio ai fini della ricostruzione della carriera. Il Tribunale, richiamando espressamente una precedente deliberazione della Corte dei Conti, ha ritenuto che i due criteri siano alternativi e operino in momenti differenti, con la conseguenza che la temporizzazione non può determinare una penalizzazione definitiva dell’anzianità maturata dal dipendente.
Il caso esaminato dal Tribunale di Torre Annunziata
La controversia riguardava una dipendente a tempo indeterminato delle istituzioni scolastiche statali, con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2010 e decorrenza economica dal 30 novembre 2010, in servizio come assistente amministrativo presso l’Istituto Comprensivo Boscotrecase IC 1 – S.M. Prisco.
La lavoratrice, dopo il passaggio dalla qualifica di collaboratore scolastico a quella di assistente amministrativo, aveva ottenuto dal dirigente scolastico un decreto di ricostruzione di carriera, il n. 445 del 14 dicembre 2023.
Nel decreto l’istituzione scolastica aveva riconosciuto un’anzianità di carriera pari a 21 anni e una posizione stipendiale, alla data del 1° febbraio 2023, pari a 24.982,83 euro.
Il decreto, tuttavia, non aveva superato il controllo di regolarità contabile. L’Amministrazione aveva infatti formulato l’osservazione n. 643 del 24 gennaio 2024, contestando l’applicazione del criterio utilizzato per la ricostruzione e richiamando il criterio della temporizzazione previsto dall’art. 6 del d.P.R. n. 345/1983.
La dipendente ha quindi deciso di rivolgersi al Tribunale di Torre Annunziata, chiedendo che fosse riconosciuto il proprio diritto al computo dell’intera anzianità di servizio maturata, secondo quanto risultava dal decreto di ricostruzione della carriera emanato dalla scuola.
La questione giuridica: temporizzazione oppure riconoscimento integrale del servizio?
La questione affrontata dal giudice è particolarmente importante perché riguarda le modalità con cui deve essere ricostruita la carriera del personale ATA che passa a un diverso ruolo.
Il Tribunale ha richiamato l’art. 6 del d.P.R. n. 345/1983 e, soprattutto, l’art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, facendo riferimento alla deliberazione della Sezione centrale della Corte dei Conti n. SCCLEG/4/2019/SUCC del 26 luglio 2019.
Secondo l’interpretazione fatta propria dal giudice, temporizzazione e valutazione del servizio pre-ruolo costituiscono due criteri distinti e alternativi.
La temporizzazione opera nel momento del passaggio in ruolo e consente una ricostruzione iniziale e provvisoria della posizione del dipendente, attraverso l’individuazione di un’anzianità convenzionale.
La successiva valutazione integrale del servizio, invece, opera nel momento successivo della conferma in ruolo e consente di procedere alla ricostruzione definitiva della carriera, tenendo conto dei servizi prestati fino all’immissione in ruolo.
È proprio questa distinzione temporale e funzionale che assume un ruolo decisivo nella sentenza del Tribunale di Torre Annunziata.
La temporizzazione non può trasformarsi in una penalizzazione definitiva
Il passaggio più significativo della pronuncia riguarda la funzione della temporizzazione.
Il Tribunale, facendo propria l’impostazione della Corte dei Conti, osserva che la temporizzazione deve essere considerata come un criterio destinato a operare in una fase iniziale e provvisoria della ricostruzione della carriera.
La successiva ricostruzione integrale del servizio ha invece la funzione di recuperare l’anzianità maturata e non considerata nella prima fase.
In altri termini, il lavoratore non dovrebbe subire una penalizzazione permanente derivante dal fatto che, al momento del passaggio di ruolo, sia stata applicata la temporizzazione.
La sentenza sottolinea infatti che il criterio della temporizzazione diventa recessivo rispetto alla ricostruzione integrale della carriera, proprio perché quest’ultima consente il recupero dell’anzianità residua e impedisce che il passaggio di ruolo determini una definitiva perdita di anzianità ai fini economici e giuridici.
Si tratta di un passaggio di particolare rilievo per il personale ATA, perché la questione dell’anzianità riconosciuta in sede di ricostruzione di carriera può incidere direttamente sull’inquadramento stipendiale e, conseguentemente, sul trattamento economico spettante al dipendente.
Il principio affermato dalla Corte dei Conti e recepito dal Tribunale
Il Tribunale di Torre Annunziata richiama espressamente il principio di diritto contenuto nella deliberazione della Corte dei Conti n. SCCLEG/4/2019.
Secondo tale principio, nei casi di passaggio di ruolo del personale ATA, ai fini della ricostruzione della carriera per gli aspetti giuridici ed economici, deve essere riconosciuto integralmente il servizio prestato fino all’immissione in ruolo, secondo quanto previsto dall’art. 4, comma 13, del d.P.R. n. 399/1988, con il riconoscimento delle conseguenti differenze retributive nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa vigente e dalla giurisprudenza.
Il Tribunale ha ritenuto di condividere tale interpretazione e l’ha applicata al caso concreto.
La decisione assume quindi particolare interesse perché collega direttamente il principio della valutazione integrale del servizio alla necessità di evitare che il dipendente subisca una penalizzazione economica derivante dal precedente inquadramento attraverso la temporizzazione.
Il riconoscimento dei 21 anni di anzianità
Nel caso esaminato, il giudice ha ritenuto fondata la domanda della lavoratrice.
In particolare, in assenza di elementi idonei a giustificare una diversa ricostruzione o un differente inquadramento, il Tribunale ha riconosciuto il diritto della ricorrente al computo integrale dell’anzianità di servizio maturata presso l’Amministrazione, quantificata in 21 anni.
Al riconoscimento dell’anzianità deve conseguire anche il relativo trattamento economico.
Il dispositivo della sentenza è particolarmente chiaro: il Tribunale accoglie la domanda e dichiara il diritto della ricorrente alla ricostruzione della carriera attraverso l’applicazione del criterio della valutazione integrale del servizio prestato fino all’immissione in ruolo, secondo le coordinate contenute nel decreto di ricostruzione n. 445 del 14 dicembre 2023 emanato dall’Istituto Comprensivo Boscotrecase IC 1 – S.M. Prisco, con conseguente riconoscimento del trattamento economico.
Cosa significa concretamente per il personale ATA
La sentenza merita attenzione perché ribadisce un principio che può avere conseguenze concrete sulla posizione giuridica ed economica dei dipendenti ATA interessati da un passaggio di ruolo.
Il punto non è semplicemente stabilire quale criterio utilizzare per effettuare una prima determinazione della posizione del dipendente, ma verificare che la temporizzazione non produca una perdita definitiva dell’anzianità maturata.
Secondo il ragionamento seguito dal Tribunale, la ricostruzione della carriera deve consentire, nella fase definitiva, il recupero dell’anzianità che deriva dai servizi effettivamente prestati fino all’immissione in ruolo.
Ne deriva che, nei casi riconducibili alla fattispecie esaminata, il dipendente ATA che abbia subito una ricostruzione della carriera basata esclusivamente su un criterio di temporizzazione penalizzante potrebbe avere interesse a verificare attentamente il proprio inquadramento, il decreto di ricostruzione della carriera e il servizio effettivamente riconosciuto.
Naturalmente, la sentenza non significa che ogni ricostruzione di carriera del personale ATA debba automaticamente essere modificata riconoscendo qualsiasi periodo di servizio senza ulteriori verifiche. La decisione riguarda una specifica fattispecie e il suo stesso dispositivo fa riferimento alle coordinate del decreto di ricostruzione oggetto del giudizio.
Per questo motivo, prima di procedere a una richiesta amministrativa o giudiziale, occorre esaminare il singolo percorso professionale, il tipo di passaggio di ruolo, i servizi prestati, il decreto di ricostruzione adottato dall’istituzione scolastica e gli eventuali provvedimenti di controllo contabile.
Una pronuncia favorevole sulla corretta ricostruzione della carriera
La sentenza n. 261/2026 del Tribunale di Torre Annunziata si inserisce quindi nel tema, particolarmente delicato, della corretta valorizzazione dell’anzianità di servizio del personale della scuola.
Il giudice ha ritenuto fondata la domanda della lavoratrice e ha riconosciuto integralmente i 21 anni di servizio indicati nella ricostruzione effettuata dall’istituzione scolastica, disponendo il conseguente riconoscimento economico.
La pronuncia evidenzia soprattutto che temporizzazione e ricostruzione integrale non devono essere confuse: la prima ha una funzione iniziale e provvisoria, mentre la seconda è finalizzata alla definitiva valorizzazione dei servizi maturati dal dipendente.
Il principio assume particolare rilevanza per il personale ATA interessato da passaggi di ruolo, soprattutto quando l’applicazione della temporizzazione abbia determinato una posizione stipendiale apparentemente non coerente con l’anzianità complessivamente maturata.
Le spese di giudizio
Il Tribunale ha inoltre condannato l’Amministrazione al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi 1.700 euro per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario nella misura del 15%, nonché al pagamento dell’ulteriore somma di 118,50 euro a titolo di rimborso del contributo unificato.
La sentenza è stata pronunciata dal dott. Emanuele Rocco, Giudice del lavoro del Tribunale di Torre Annunziata, in data 2 febbraio 2026.
La sentenza n. 261 del 2 febbraio 2026 del Tribunale di Torre Annunziata rappresenta una pronuncia di interesse per il personale ATA perché riconosce il diritto alla ricostruzione della carriera mediante la valutazione integrale del servizio prestato fino all’immissione in ruolo, escludendo che la temporizzazione possa determinare una penalizzazione definitiva dell’anzianità.
Nel caso concreto, il Tribunale ha riconosciuto alla lavoratrice 21 anni di anzianità ai fini della ricostruzione della carriera e il conseguente trattamento economico, facendo propria l’interpretazione già espressa dalla Corte dei Conti nella deliberazione n. SCCLEG/4/2019/SUCC del 26 luglio 2019.
La decisione conferma, pertanto, l’importanza per il personale ATA di verificare attentamente i propri decreti di ricostruzione della carriera, soprattutto nei casi di passaggio di ruolo e quando il riconoscimento dell’anzianità sia stato effettuato attraverso il criterio della temporizzazione.
La sentenza del Tribunale di Torre Annunziata n. 261 del 2 febbraio 2026 può essere scaricata gratuitamente dal nostro sito, previa registrazione gratuita al sito, accedendo alla sezione “Archivio – Giurisprudenza”.