Ferie del personale ATA e chiusure prefestive: la Cassazione fa chiarezza

Con l’Ordinanza n. 23608 del 20 agosto 2025, la Corte di Cassazione è tornata ad affrontare un tema che da anni genera dibattiti nel mondo scolastico: la gestione delle giornate di chiusura prefestiva degli istituti e il loro rapporto con le ferie del personale ATA.

 

Il caso riguardava un’assistente amministrativo in servizio presso l’ITCG “Martini” di Castelfranco Veneto, che aveva contestato al Ministero dell’Istruzione l’imputazione a ferie di due giornate (7 e 30 aprile 2012) in cui la scuola era rimasta chiusa. Il lavoratore riteneva che quella scelta fosse illegittima, in quanto avrebbe dovuto potersi avvalere di altre modalità di copertura (festività soppresse o recuperi).

 

Dopo il rigetto delle sue domande sia in Tribunale sia in Corte d’Appello, la vicenda è arrivata in Cassazione.

 

I punti chiave dell’ordinanza

La Cassazione ha respinto il ricorso del dipendente, confermando la legittimità della decisione ministeriale. Ecco i passaggi più rilevanti:

  1. Piano delle attività e ruolo del Dirigente Scolastico

Il piano delle attività, redatto dal Dirigente con il coinvolgimento sindacale come previsto dall’art. 53 del CCNL 2006-2009, è lo strumento attraverso il quale si regolano orari e modalità di recupero. La Cassazione ha chiarito che il giudice di legittimità non può sostituirsi nell’interpretazione del piano, salvo violazioni evidenti dei criteri ermeneutici.

  1. Recuperi possibili solo su prestazioni già svolte

Non è consentito “anticipare” recuperi basandosi su straordinari futuri. Le giornate di chiusura prefestiva possono essere coperte con ferie, festività soppresse o ore già accumulate. Se queste ultime non ci sono, il datore di lavoro può legittimamente imputarle a ferie.

  1. Il potere datoriale nella gestione delle ferie

La fissazione delle ferie spetta al datore di lavoro (in questo caso il Ministero, tramite il Dirigente scolastico), che deve tener conto sia delle esigenze organizzative sia dei diritti dei lavoratori. Nel caso concreto, l’imputazione di due giornate di chiusura a ferie, immediatamente a ridosso di festività, è stata ritenuta idonea a garantire comunque il riposo del dipendente.

  1. Frazionamento delle ferie legittimo

Il ricorrente sosteneva che imporre una sola giornata di ferie fosse in contrasto con l’art. 36 della Costituzione. La Cassazione ha ribattuto che il frazionamento è espressamente previsto dall’art. 13 del CCNL 2006-2009, purché restino garantiti almeno 15 giorni continuativi di ferie tra luglio e agosto.

 

Le ricadute per il mondo della scuola

Questa ordinanza ha un impatto diretto su tutto il personale ATA e, più in generale, sul funzionamento delle scuole italiane.

  1. Chiusure prefestive: quando la scuola decide di chiudere in giornate ponte o prefestive, il personale ATA non può rifiutarsi di coprire quelle ore con ferie o altre forme di recupero, se non ci sono alternative praticabili.
  2. Ruolo dei dirigenti scolastici: i DS hanno piena legittimità a prevedere, nel piano annuale delle attività, l’imputazione a ferie delle giornate non lavorate per chiusura.
  3. Tutela del lavoratore: resta fermo il diritto al godimento di un congruo periodo di ferie estive (almeno 15 giorni continuativi), ma non si può contestare l’utilizzo di singole giornate come strumento organizzativo.

 

La Cassazione, con l’ordinanza n. 23608/2025, ha ribadito un principio fondamentale:

la gestione delle ferie è prerogativa datoriale, purché esercitata nel rispetto dei contratti collettivi e del diritto costituzionale al riposo.

 

Per il personale ATA, ciò significa che le giornate di chiusura prefestiva possono legittimamente essere imputate a ferie, se non vi sono ore di recupero già disponibili o festività soppresse da utilizzare.

 

Un chiarimento importante che chiude un lungo contenzioso e offre alle scuole una linea guida precisa per evitare conflitti futuri.

 

Corte Suprema di Cassazione – Ordinanza n. 23608 del 20/08/2025