Graduatorie ATA: per la valutazione del punteggio servizio militare la giurisdizione è del giudice ordinario

La recentissima ordinanza n. 2277 del 23/01/2024 emessa dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione ha apportato importanti chiarimenti in merito al regolamento di giurisdizione nei casi in cui si discute sulla valutazione del servizio militare nell’ambito delle graduatorie di circolo e di istituto per gli incarichi di supplenza con chiamata da graduatorie.

L’Avv. Salvatore Spataro, del foro di Catania, aveva presentato un ricorso al Tribunale di Catania in favore di un aspirante ATA, richiedendo la valutazione integrale del servizio militare prestato al di fuori di una nomina ufficiale. Data la mancanza di un orientamento univoco in merito alla giurisdizione nel Tribunale di Catania, con alcuni giudici che riconoscevano la giurisdizione amministrativa e altri quella ordinaria, l’Avv. Spataro ha deciso di rivolgersi alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione per ottenere una decisione che potesse risolvere definitivamente la questione.

La Corte di Cassazione, nel pronunciarsi sulla questione, ha delineato chiaramente il quadro di competenza giurisdizionale. La domanda presentata dall’Avv. Spataro riguardava il riconoscimento del pieno punteggio per il servizio di leva svolto al di fuori di una nomina ufficiale, con la possibilità di disapplicare le norme del bando D.M. n. 50/21. La Corte ha stabilito che la giurisdizione in questo caso ricade sotto il giudice ordinario, nello specifico, il giudice del lavoro.

La motivazione della Corte si basa sul fatto che, nelle graduatorie di circolo e di istituto, non è prevista la costituzione di commissioni di concorso per la valutazione dei titoli. La valutazione avviene inizialmente attraverso un sistema informatico che assegna i punteggi seguendo le disposizioni delle ordinanze ministeriali. Solo in seguito, in caso di discordanza tra i titoli dichiarati e quelli effettivamente posseduti, gli uffici scolastici provinciali intervengono per rettificare il punteggio o escludere dalla graduatoria.

Questa pronuncia delle Sezioni Unite fornisce una chiara direttiva per i futuri giudizi simili, offrendo una solida base normativa e interpretativa sulla questione della giurisdizione in casi analoghi.

Corte Suprema di Cassazione – Ordinanza n. 2277 del 23/01/2024
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