Legge 104/1992. Docente trasferita per assistere padre. Si applica la direttiva 2000/78 CE

Il caso riguarda una docente della scuola primaria in servizio presso un istituto scolastico ad Acri, in provincia di Cosenza. La docente aveva presentato una domanda di trasferimento interprovinciale, indicando come preferenza le sedi di scuole e distretti nel comune/provincia di Reggio Calabria. Nella sua richiesta, la docente invocava il diritto di precedenza previsto dalla Legge n. 104/1992, in quanto era l’unico referente in grado di assistere un genitore portatore di handicap in situazione di gravità.

Nonostante la presenza di posti disponibili e l’assenza di ragioni ostative, la domanda della docente non era stata accolta. La docente sosteneva che altri insegnanti con punteggio inferiore al suo avevano ottenuto il trasferimento, e evidenziava che l’Amministrazione non le aveva attribuito la precedenza ex Legge n. 104/1992, basandosi sulle disposizioni del Contratto Collettivo Nazionale Integrativo (CCNI) che riconosceva tale priorità solo nelle procedure di mobilità provinciali e non interprovinciali.

Il Tribunale di Cosenza ha accolto il ricorso della docente con una sentenza del 16 gennaio 2024. La decisione del Tribunale si basa sulla nullità delle disposizioni del CCNI relative alla mobilità del personale docente per gli anni scolastici del triennio 2019/20, 2020/21, 2021/22. Il Tribunale ritiene che tali disposizioni siano in contrasto con la norma inderogabile dell’articolo 33 della Legge n. 104/1992, che prevede il diritto di precedenza per i lavoratori che assistono familiari disabili diversi dai figli.

Il Tribunale ha sottolineato che la domanda della docente, volta a far valere il diritto di precedenza derivante dall’articolo 33 della Legge n. 104/1992, è fondata. Inoltre, ha riconosciuto la violazione della direttiva 2000/78/CE e ha disposto il diritto della parte ricorrente di ottenere il trasferimento presso la sede disponibile, tra quelle indicate nella domanda di mobilità interprovinciale, con la precedenza garantita dall’articolo 33 comma 5 della Legge n. 104/1992.

In conclusione, la sentenza del Tribunale di Cosenza ha riconosciuto la legittimità della richiesta di trasferimento della docente sulla base della sua situazione specifica, in conformità con la normativa nazionale e europea che tutela i diritti delle persone con disabilità e dei loro assistenti.

 

Tribunale di Cosenza – Sezione lavoro – Sentenza del 16/01/2024
Print Friendly, PDF & Email