Il numero di telefono è tutelato dalla normativa in materia di privacy?

Il numero di telefono afferisce a quell’insieme di dati ascrivibili al novero dei cosiddetti “dati personali” e la violazione di tale diritto costituisce reato.

Quante volte nelle segreterie scolastiche si presentano docenti che chiedono il numero di telefono di colleghi, oppure di genitori che chiedono il numero di telefono di un insegnate. Sicuramente innumerevoli volte.

Sappiate allora che il numero di telefono rientra tra quelle informazioni di identificazione personale rispetto alle quali si profila un vero e proprio diritto alla riservatezza, quale diritto fondamentale dell’individuo. La violazione di questo diritto, realizzata attraverso l’utilizzo, la comunicazione o la divulgazione indebita dell’altrui numero di telefono, è reato ed è soggetta a sanzione penale, civile o amministrativa. I dati personali, identificabili in tutte quelle informazioni di natura personale che consentono di risalire all’identità di un individuo, godono di una particolare tutela, intesa a garantirne la riservatezza (privacy). Il perno di tale tutela è costituito dal consenso dell’interessato (ossia della persona cui i dati si riferiscono). La comunicazione, la divulgazione o l’utilizzo di dati personali in assenza del necessario consenso, comportano il rischio di gravi sanzioni a carico di coloro i quali vìolino la privacy altrui. Non di rado, tali violazioni finiscono per perpetrarsi attraverso l’indebita diffusione o l’uso illegittimo, da parte di terzi, dell’altrui numero di telefono.

Quando si parla di dati personali si fa riferimento a tutte quelle informazioni di carattere personale attraverso le quali sia possibile identificare, direttamente o indirettamente, una persona fisica. Più specificamente, si tratta di dati idonei a rivelare l’identità di una persona sotto diversi profili (identità fisica, genetica, biometrica, culturale, economica, sociale, origine razziale, orientamento sessuale, opinioni politiche, situazione giudiziaria, ecc.)

I dati personali possono essere qualificati in tre categorie:

dati identificativi;

dati sensibili;

dati giudiziari.

I dati identificativi sono quelli che consentono l’dentificazione diretta o indiretta di una persona. Ne costituiscono un esempio i dati anagrafici (nome e cognome, data di nascita, luogo di nascita, ecc.) ed i numeri di identificazione (codice fiscale, numero di targa, indirizzo IP, ecc.).

I dati sensibili sono quelli che rivelano l’origine razziale ed etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l’adesione a partiti e sindacati, l’orientamento sessuale, lo stato di salute.

I dati giudiziari sono quelli che rivelano l’esistenza, a carico di una persona, di provvedimenti soggetti ad iscrizione nel casellario giudiziale (ad esempio i provvedimenti penali di condanna definitivi), nonché la qualità di indagato o imputato, o le eventuali sanzioni amministrative.

Diritto alla privacy

Il diritto alla privacy è il diritto di ciascuno alla riservatezza della propria vita privata e delle informazioni personali che lo riguardano. Ogni utilizzo, comunicazione o divulgazione di dati personali, attuati senza il consenso della persona cui si riferiscono ed in violazione del suo diritto alla riservatezza, costituisce un illecito passibile di sanzioni civili, penali e amministrative.

Il numero di telefono è qualificato come dato personale.

Nell’era digitale assumono particolare rilievo anche quei dati che, attraverso congegni elettronici (telefono, computer, strumenti di geo-localizzazione, ecc.), si diffondono a grande velocità. Così come evidenziato a livello giurisprudenziale, il numero di telefono (sia esso relativo all’utenza fissa o mobile), consentendo di risalire all’intestatario, può senz’altro ritenersi un dato personale.

Comunicare o diffondere il numero di telefono privato di una persona: è necessario il consenso.

La Corte di Cassazione Sez. III Penale con la sentenza n. 46203 del 16/12/2008 e Sez. III Penale sentenza n. 21839 del 17/02/2011 ha più volte rimarcato che, è vietato comunicare o diffondere il numero di telefono privato di un soggetto in assenza del suo consenso, configurandosi in caso contrario il reato di trattamento illecito di dati personali. Affinché il trattamento possa dirsi lecito, è dunque necessario che sia fondato su una manifestazione di volontà libera, specifica, informata ed inequivocabile, con la quale l’interessato (la persona cui il dato si riferisce) acconsenta al trattamento dei suoi dati.

E’ opportuno evidenziare che costituiscono ipotesi di “comunicazione illecita”, tutti quei casi in cui sia data conoscenza delle informazioni personali altrui ad uno o più soggetti determinati, diversi dall’interessato e senza il suo consenso (ad esempio il caso in cui si riveli ad una persona il numero di cellulare di un’altra senza il previo consenso).

Si parla, invece, di “diffusione illecita” quando gli altrui dati personali siano portati a conoscenza di un numero indeterminato di soggetti in assenza del consenso dell’interessato (ad esempio nel caso in cui si pubblichi l’altrui numero di telefono su un social).

Comunicazione o divulgazione di un numero di telefono: Quali rischi?

Salvi i casi in cui un numero di telefono sia pubblico e conoscibile da chiunque (perché risultante, ad esempio, da pubblici registri, elenchi, da un bigliettino da visita, da un sito internet), nel qual caso deve essere sempre trattato in modo conforme alle norme sulla privacy e per scopi non diversi da quelli per i quali è stato pubblicato, è vietato comunicare ad un terzo, o diffondere ad ampio raggio, un numero di telefono privato di cui si sia venuti in qualunque modo a conoscenza.

Costituisce quindi illecito comunicare ad altri, diffondere in una chat o pubblicare su un social media, un’utenza privata senza il consenso della persona cui la stessa si riferisca. In tali circostanze, come espressamente previsto dal Codice della Privacy, si rischia di essere puniti con una condanna di reclusione e di essere chiamati a risarcire il danno cagionato alla vittima.

Cassazione: è vietato diffondere il numero di cellulare altrui

Divulgare l’altrui numero di telefono privato (qual è, per sua intrinseca natura, il numero di cellulare), senza il consenso della persona cui esso si riferisce, è vietato e costituisce comportamento punibile a prescindere dal fatto che si sia venuti a conoscenza dello stesso in maniera lecita (per esserci stato comunicato direttamente dal suo intestatario). Benché non vi sia una norma che espressamente preveda tale divieto, la Corte di Cassazione, con una interessante decisione (Sez. III Penale – Sentenza n. 21839 del 17/02/2011), ha affermato che commette il reato di trattamento illecito di dati personali chiunque apprenda e indebitamente diffonda un numero di telefono privato (considerato come dato personale), compromettendone la riservatezza. Nel caso oggetto di tale decisione, la Corte di Cassazione confermava la sentenza penale di condanna, a 4 mesi di reclusione, di un soggetto il quale, a seguito di un acceso diverbio con il gestore di una chat line, iniziato virtualmente e proseguito telefonicamente, si era determinato a diffondere su una chat pubblica il numero dell’utenza cellulare del suo interlocutore, appreso durante la conversazione medesima, in assenza del suo consenso ed allo scopo di arrecargli un danno.

La Corte, dopo aver qualificato l’indebita diffusione dell’altrui utenza privata come trattamento illecito, ha evidenziato, che le norme in tema di divieto di diffusione dei dati personali si applicano indistintamente a tutti i soggetti entrati in possesso dei dati personali altrui (siano essi soggetti privati, venuti casualmente od occasionalmente a conoscenza dei dati, ovvero soggetti depositari dei dati e preposti alle loro modalità di utilizzazione all’esterno per motivi istituzionali).

La Corte ha inoltre chiarito che la diffusione non consentita dell’altrui utenza telefonica (specie se ad ampio raggio ed in un ambito generalizzato), permettendo a chiunque di prendere cognizione di un dato riservato, è certamente produttiva di un danno, a prescindere dal tempo più o meno breve di permanenza del messaggio, contenente il dato riservato, sulla chat line. La condanna veniva confermata anche in ragione dell’intento ritorsivo sotteso alla diffusione illecita del numero telefonico.

Su quest’ultimo punto è stato specificato che, seppure la divulgazione sia conseguenza di una provocazione, il reato non può essere escluso giacché oggetto di tutela è un bene costituzionalmente protetto, ossia la riservatezza dei propri dati personali.

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