Il Personale ATA di ruolo non può svolgere la supplenza su posti PNRR al 31 dicembre. L’art. 59 sarà abrogato con il nuovo C.C.N.L. in fase di sottoscrizione definitiva

Le scuole sono autorizzate ad attivare incarichi di supplenza breve per lo svolgimento dei progetti legati al PNRR. Con scadenza dei contratti al 31 dicembre 2023 Lo stanziamento di 50 milioni di euro, inserito nel decreto PA bis, ha infatti previsto l’organico aggiuntivo nelle scuole che ne hanno fatto richiesta entro il 25 settembre 2023.

L’art. 59 del C.C.N.L. 29/11/2007 ha previsto che il personale ATA possa accettare, nell’ambito del comparto scuola, contratti a tempo determinato di durata non inferiore ad un anno, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni, la titolarità della sede.

Il contratto deve essere di un anno. Le supplenze PNRR, al contrario, sono brevi, fino al 31 dicembre 2023. Per tale ragione il personale ATA di ruolo non può accettare supplenza su posto di organico aggiuntivo.

In ogni caso, escluse anche le supplenze brevi, si tratta degli ultimi beneficiari quest’anno dell’art. 59. La norma, infatti, sarà abrogata dal nuovo C.C.N.L. la cui ipotesi è stata sottoscritta all’Aran il 14 luglio 2023 e di cui si attende la sottoscrizione definitiva.

L’art. 70 del C.C.N.L. 2019-21, abrogando l’art. 59, prevede che il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato, su posto intero di area superiore o – a parità di area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2 (Categorie professionali), di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto), mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

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