Indebito pensionistico, quando l’INPS non può recuperare le somme: la Corte dei Conti chiarisce i limiti dell’appello

La Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, con la sentenza n. 93/2026, depositata il 26 maggio 2026, interviene su una questione di grande rilevanza per i pensionati del pubblico impiego e, più in generale, per il personale della scuola collocato in quiescenza: la possibilità per l’INPS di recuperare somme di pensione che, a distanza di molti anni, risultino essere state corrisposte in misura superiore a quella effettivamente spettante.

La pronuncia non si limita ad affrontare il problema dell’indebito pensionistico, ma chiarisce anche un importante principio processuale: nei giudizi pensionistici l’appello è ammesso esclusivamente per motivi di diritto e non può essere utilizzato per rimettere in discussione accertamenti di fatto compiuti dal giudice di primo grado.

La vicenda trae origine dalla posizione di un ex dipendente del Ministero dell’Istruzione, già docente e successivamente collocato in distacco sindacale presso lo SNALS-CONFSAL, andato in pensione dal 1° settembre 2006 con il sistema retributivo.

Nel corso degli anni l’INPDAP, prima, e l’INPS, successivamente, avevano adottato diversi provvedimenti di liquidazione e riliquidazione della pensione, prendendo in considerazione anche una contribuzione aggiuntiva collegata all’attività sindacale svolta dall’interessato.

La questione riguardava, in particolare, una maggiorazione del 18% che era stata considerata nel calcolo della posizione pensionistica.

Il caso è particolarmente complesso perché l’ente previdenziale, nel corso del tempo, aveva adottato diversi provvedimenti, modificando più volte l’importo della pensione.

Nel 2006, al momento del pensionamento, l’INPDAP aveva inizialmente liquidato il trattamento in misura di 25.842,01 euro. Successivamente, tenendo conto della contribuzione aggiuntiva, aveva riliquidato la pensione in 62.186,40 euro. Nel 2010, dopo ulteriori verifiche, l’Istituto aveva nuovamente modificato il trattamento, fino ad arrivare a una nuova liquidazione che considerava sia la contribuzione aggiuntiva sia la maggiorazione del 18%.

Nel 2018, tuttavia, l’INPS aveva nuovamente ricalcolato il trattamento pensionistico, escludendo la maggiorazione del 18%, determinando una pensione di 56.742,13 euro.

Da qui nasceva la richiesta di restituzione.

Con un provvedimento del novembre 2018, l’INPS aveva richiesto al pensionato la restituzione di circa 72.950 euro, riferiti alle maggiori somme corrisposte dal 1° settembre 2006 al 31 maggio 2018. La richiesta veniva successivamente ribadita con l’atto del 10 marzo 2020, che prevedeva anche una ritenuta cautelativa mensile di 1.013,19 euro.

Il pensionato aveva contestato il recupero davanti alla Corte dei conti, sostenendo, tra l’altro, l’intervenuta prescrizione di una parte delle somme e l’insussistenza dei presupposti per la ripetizione dell’indebito.

La Sezione giurisdizionale della Corte dei conti per la Lombardia, con sentenza n. 19/2022, aveva accolto il ricorso, dichiarando irripetibile l’indebito pensionistico di 72.949,84 euro e condannando l’INPS alla restituzione delle somme eventualmente già recuperate.

L’INPS ha quindi proposto appello.

Ed è proprio sull’appello che si concentra la decisione della Sezione Seconda Centrale.

Il principio fondamentale: nei giudizi pensionistici l’appello è ammesso solo per motivi di diritto

La Corte parte dall’art. 170, comma 1, del Codice della giustizia contabile, secondo cui, nei giudizi in materia di pensioni, l’appello è consentito per i soli motivi di diritto.

La disposizione assume, nella vicenda esaminata, un’importanza decisiva.

Secondo la Corte, l’appello pensionistico può riguardare, tra l’altro, questioni di giurisdizione o competenza, violazioni o false applicazioni di norme di diritto, nullità della sentenza o del procedimento e, nei casi previsti, vizi particolarmente rilevanti della motivazione.

Non è invece possibile utilizzare l’appello per ottenere una nuova valutazione delle questioni di fatto già esaminate dal giudice di primo grado.

La Corte richiama espressamente il proprio consolidato orientamento secondo cui, salvo il caso di motivazione totalmente assente o meramente apparente, non è consentito proporre appello contro una sentenza pensionistica per contestare questioni di fatto.

Ed è proprio questo il punto decisivo della sentenza n. 93/2026.

L’INPS, infatti, aveva fondato il proprio appello principalmente sulla presunta condotta dolosa del pensionato.

Secondo l’Istituto, l’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano nel procedimento penale non avrebbe automaticamente escluso la possibilità di qualificare come dolosa la condotta dell’interessato ai fini della disciplina dell’indebito pensionistico.

L’INPS sosteneva, in sostanza, che per la ripetibilità delle somme sarebbe stata sufficiente la consapevolezza del pensionato di non avere diritto agli importi percepiti.

La Corte dei conti, però, non entra nel merito di questa ricostruzione perché ritiene che la questione posta dall’INPS sia una questione di fatto e, come tale, non possa essere riesaminata in sede di appello pensionistico.

Il ruolo dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973

Il secondo elemento fondamentale della pronuncia riguarda l’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973, disposizione centrale nella disciplina della ripetizione dell’indebito pensionistico dei dipendenti pubblici.

La norma stabilisce che, quando a seguito della revoca o modifica di un provvedimento siano state riscosse rate di pensione, assegno o indennità risultate non dovute, non si procede al recupero delle somme corrisposte, salvo che la revoca o modifica sia stata disposta a seguito dell’accertamento di un fatto doloso dell’interessato.

La Corte richiama espressamente tale disciplina e sottolinea che il recupero degli emolumenti pensionistici non dovuti è consentito, nella fattispecie esaminata, soltanto quando sia stato accertato un comportamento doloso del pensionato.

Il dolo, dunque, assume un ruolo determinante.

Non è sufficiente, secondo la disciplina applicata dalla Corte nel caso concreto, dimostrare semplicemente che il pensionato abbia ricevuto somme superiori rispetto a quelle successivamente ritenute spettanti.

Occorre che sia stato accertato un fatto doloso riconducibile al pensionato.

E proprio l’accertamento dell’esistenza o meno del dolo costituisce, secondo la giurisprudenza richiamata nella sentenza, una questione di fatto.

La conseguenza processuale è particolarmente importante: se il giudice di primo grado ha esaminato la questione e ha fornito una motivazione effettiva e non apparente, tale accertamento non può essere rimesso in discussione attraverso un appello pensionistico fondato su una diversa ricostruzione dei fatti.

Perché l’INPS non ha potuto ottenere una nuova valutazione della vicenda

La Corte osserva che il giudice di primo grado aveva fornito una motivazione congrua ed esaustiva per escludere la presenza di una condotta dolosa del pensionato.

In particolare, la sentenza di primo grado aveva considerato l’assoluzione pronunciata dalla Corte d’Appello di Milano e aveva evidenziato che l’Istituto previdenziale disponeva già da anni degli elementi necessari per procedere alla corretta determinazione della pensione.

La stessa Corte dei conti sottolinea inoltre la particolare complessità della disciplina applicabile e la presenza, nel corso degli anni, di numerosi provvedimenti dell’amministrazione previdenziale, alcuni dei quali avevano determinato incrementi e altri riduzioni del trattamento pensionistico.

Si tratta di un elemento importante anche sotto il profilo dell’affidamento del pensionato.

Nel caso concreto, infatti, non si era verificata una semplice e immediata correzione di un errore facilmente riconoscibile. La posizione pensionistica era stata oggetto di numerose verifiche e riliquidazioni da parte dell’amministrazione previdenziale nell’arco di diversi anni.

Questo elemento era stato valorizzato dal giudice di primo grado per escludere che il pensionato potesse essere considerato consapevole dell’erroneità della liquidazione.

La Corte d’Appello, però, non ha rivalutato autonomamente tali elementi.

Ha ritenuto sufficiente constatare che il giudice di primo grado aveva fornito una motivazione non apparente sulla questione del dolo.

Da qui l’inammissibilità dell’appello.

La precedente vicenda penale

Nella ricostruzione della vicenda assume rilievo anche il procedimento penale instaurato nei confronti del pensionato.

Il Tribunale di Milano aveva inizialmente pronunciato una condanna per il reato di truffa aggravata, in relazione alla presentazione di dati contributivi e retributivi ritenuti non veritieri e comprensivi della maggiorazione del 18%.

Successivamente, la Corte d’Appello di Milano aveva assolto l’interessato perché il fatto non sussiste. La sentenza della Corte dei conti precisa, peraltro, che agli atti non risultava attestata l’irrevocabilità della pronuncia penale.

La vicenda penale è stata quindi utilizzata dal giudice contabile di primo grado come uno degli elementi posti alla base della valutazione sulla sussistenza del dolo.

È importante, tuttavia, non sovrapporre automaticamente il piano penale a quello pensionistico.

L’INPS aveva infatti sostenuto che l’assoluzione dal reato di truffa non fosse sufficiente, da sola, a escludere il dolo rilevante ai fini dell’art. 206 del d.P.R. n. 1092/1973.

La Corte dei conti non ha però dovuto stabilire definitivamente se l’assoluzione penale escludesse o meno il dolo pensionistico.

Il motivo è processuale: l’appello dell’INPS chiedeva sostanzialmente una nuova valutazione della condotta dell’interessato, e quindi una nuova valutazione di una questione di fatto.

Tale operazione non era consentita dall’art. 170, comma 1, del Codice della giustizia contabile.

Una sentenza importante per il personale della scuola

La pronuncia presenta un interesse particolare per il personale scolastico, soprattutto per i dipendenti pubblici collocati in quiescenza e per coloro che si trovano a fronteggiare richieste di recupero di somme pensionistiche percepite molti anni prima.

La sentenza, tuttavia, non deve essere interpretata nel senso che qualsiasi errore dell’INPS sia automaticamente irripetibile.

Il principio affermato dalla Corte va letto alla luce della specifica disciplina applicabile alla fattispecie e, soprattutto, delle circostanze concrete accertate nei precedenti gradi di giudizio.

Nel caso esaminato, infatti, hanno assunto rilievo diversi elementi: il lungo periodo trascorso, le numerose riliquidazioni, la complessità della normativa applicabile, la disponibilità da parte dell’amministrazione degli elementi necessari alla determinazione della pensione e l’accertamento compiuto dal giudice di primo grado in ordine all’assenza di una condotta dolosa.

Non può quindi essere ricavata dalla sentenza una regola generale secondo cui l’INPS non possa mai recuperare un indebito pensionistico.

La questione deve essere esaminata caso per caso, verificando la normativa applicabile, la natura dell’errore, le modalità con cui è stata determinata la pensione, il comportamento del pensionato, gli eventuali provvedimenti di riliquidazione intervenuti nel tempo e, soprattutto, la sussistenza o meno dei presupposti previsti dalla normativa per la ripetizione.

Il principio dell’affidamento assume particolare rilievo

Un altro profilo interessante della sentenza riguarda il rapporto tra errore dell’amministrazione e affidamento del pensionato.

La decisione di primo grado, confermata dalla Corte dei conti in appello, aveva valorizzato il tempo trascorso, la concreta rilevabilità dell’errore e il momento in cui l’amministrazione era venuta a conoscenza degli elementi necessari per determinare correttamente il trattamento.

Nel caso concreto, inoltre, l’INPS aveva effettuato nel 2018 un nuovo calcolo sulla base di elementi che, secondo quanto rilevato dal giudice, erano già nella disponibilità dell’Istituto.

Il dato temporale assume quindi una particolare importanza.

Il pensionato aveva percepito il trattamento pensionistico per molti anni e l’amministrazione aveva effettuato nel frattempo diverse operazioni di liquidazione e riliquidazione.

In un simile contesto, il giudice di primo grado aveva ritenuto non esigibile dal pensionato una capacità di individuare autonomamente l’errore commesso dall’amministrazione, anche in considerazione della complessità della disciplina.

La Corte d’Appello non ha modificato tale valutazione, non perché abbia effettuato una nuova analisi di merito, ma perché ha ritenuto che quella valutazione fosse adeguatamente motivata e, quindi, non suscettibile di essere nuovamente esaminata attraverso un appello fondato su una questione di fatto.

Il dispositivo della Corte dei conti

Alla fine del giudizio, la Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, ha dichiarato inammissibile l’appello proposto dall’INPS e, per l’effetto, ha confermato la sentenza n. 19/2022 della Sezione giurisdizionale per la Lombardia.

Sono state inoltre compensate le spese di giudizio.

La decisione è stata adottata nelle camere di consiglio del 17 marzo e del 30 aprile 2026 ed è stata depositata in Segreteria il 26 maggio 2026.

 

Il testo integrale della Corte dei conti, Sezione Seconda Giurisdizionale Centrale d’Appello, sentenza n. 93/2026 del 26 maggio 2026, è disponibile per la consultazione e può essere scaricato dalla sezione Archivio del sito, previa registrazione gratuita a www.internetscuola.it.