La Cassazione ribadisce: nessun automatismo nelle ferie dei docenti durante la sospensione dell’attività didattica

La Corte di Cassazione ha nuovamente confermato un importante principio: non esiste alcun automatismo nella gestione delle ferie dei docenti precari durante i periodi di sospensione dell’attività didattica. Con l’ordinanza n. 28587 del 2024, la Cassazione ha sottolineato che considerare automaticamente in ferie il personale docente dal termine delle lezioni al 30 giugno significherebbe negare il diritto alle ferie a questi lavoratori precari per l’intero anno scolastico.

Il contesto normativo e il fatto

Il Ministero dell’Istruzione, nel ricorso presentato, ha richiamato la normativa vigente in materia di ferie per i docenti a tempo determinato, tra cui:

– Art. 19 del CCNL del 29 novembre 2007,

– Art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012,

– Art. 1, commi 54-56, della Legge n. 228/2012.

Secondo il Ministero, i docenti a tempo determinato dovrebbero essere considerati automaticamente in ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni, poiché percepiscono la retribuzione senza svolgere attività lavorative. Da ciò deriverebbe, secondo il ricorso, la presunzione legale che non vi sia necessità di alcuna comunicazione formale per la fruizione delle ferie da parte del dirigente scolastico.

La Cassazione, tuttavia, ha dichiarato infondato questo ricorso, ribadendo che tale automatismo contrasta sia con il diritto nazionale sia con le direttive europee.

Il principio di diritto della Cassazione sulle ferie dei docenti precari

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che i docenti a tempo determinato hanno diritto all’indennità sostitutiva delle ferie non godute, a meno che il datore di lavoro dimostri:

  1. di aver invitato il docente a usufruire delle ferie,
  2. di aver fornito un’esplicita comunicazione che in caso di mancato utilizzo le ferie e la relativa indennità sarebbero andate perse.

Questo principio deriva dall’interpretazione dell’art. 5, comma 8, del D.L. n. 95/2012, integrato dall’art. 1, comma 55, della Legge n. 228/2012, in conformità con l’art. 7, paragrafo 2, della direttiva 2003/88/CE.

Secondo la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (cause riunite C-569/16 e C-570/16, e cause C-619/16 e C-684/16), il diritto alle ferie retribuite non può essere perso automaticamente, senza che il lavoratore sia stato adeguatamente informato e messo in condizione di esercitarlo prima della fine del rapporto di lavoro.

La Cassazione ha già espresso tale principio in precedenti sentenze, come l’ordinanza n. 14268 del 2022 e l’ordinanza n. 13440 del 2024, stabilendo che il periodo tra il termine delle lezioni e il 30 giugno non può essere considerato automaticamente come ferie per i docenti precari.

Chiarimenti della Cassazione sulla questione

Nell’ordinanza n. 16715 del 17 giugno 2024, la Corte ha ulteriormente chiarito che:

– Le ferie non possono essere considerate automatiche: I docenti precari non possono essere posti automaticamente in ferie durante i giorni di sospensione delle lezioni, se non vi è una loro richiesta esplicita o un provvedimento del dirigente scolastico.

– Diritto alla monetizzazione delle ferie non godute: Se non è stata fatta una richiesta di ferie da parte del docente e il dirigente scolastico non ha adottato provvedimenti o fornito un adeguato avviso, il docente ha diritto alla monetizzazione delle ferie non utilizzate al termine del contratto.

Perché l’automatismo è incompatibile con il diritto

La Cassazione ha osservato che l’interpretazione sostenuta dal Ministero dell’Istruzione:

– Contrasta con la giurisprudenza europea.

– Ignora il fatto che i periodi di sospensione delle attività scolastiche (che includono scrutini, esami di Stato e attività valutative) spesso superano la durata complessiva delle ferie annuali previste.

Se si adottasse un automatismo, il docente non avrebbe la possibilità di usufruire delle ferie durante l’anno scolastico, compromettendo il suo diritto di organizzare liberamente il proprio tempo. Durante i periodi di sospensione didattica, infatti, i docenti potrebbero essere richiamati in servizio per attività legate alla loro funzione.

La pronuncia della Cassazione conferma un principio fondamentale: il diritto alle ferie dei docenti precari non può essere negato o dato per scontato tramite presunzioni automatiche. La corretta applicazione della normativa richiede che il dirigente scolastico inviti formalmente il docente a godere delle ferie, fornendo tutte le informazioni necessarie.

Questo chiarimento rappresenta un importante passo avanti per tutelare i diritti dei lavoratori precari nel mondo della scuola e per assicurare il rispetto delle norme europee e nazionali in materia di ferie.

Corte Suprema di Cassazione – Ordinanza n. 28587 del 06/11/2024

Lavoro pubblico contrattualizzato Docenti a – tempo determinato – Ferie – Indennità sostitutiva – Presupposti