Le assemblee sindacali: 10 ore ogni anno

Sono sempre numerosi gli interrogativi che giungono alla nostra redazione da parte del personale scolastico (docente ed ata) in merito alla partecipazione alle assemblee sindacali indette dalle varie organizzazioni sindacali.

Cominciamo col dire che l’assemblea sindacale è un diritto di tutti i lavoratori (art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018) che a seguito della indizione da parte di una delle organizzazioni sindacali o della R.S.U. di categoria, possono riunirsi nel luogo di lavoro o in altro luogo idoneo per discutere un ordine del giorno vertente su materie di interesse sindacale e del lavoro.

La normativa di riferimento che disciplina la partecipazione del personale scolastico alle assemblee sindacali è contenuta nell’art. 23 del C.C.N.L. 2016-2018 comma 1 che testualmente recita: “I dipendenti hanno diritto a partecipare, durante l’orario di lavoro, ad assemblee sindacali, in idonei locali sul luogo di lavoro concordati con la parte datoriale, per dieci ore pro capite in ciascun anno scolastico, senza decurtazione della retribuzione.”.

Chi può indire le assemblee sindacali?

Non tutte le Organizzazioni sindacali possono indire le assemblee sindacali e a fare chiarezza ci viene in aiuto l’art. 23 comma 3 sempre del C.C.N.L. 2016-2018:

Le assemblee, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno:

  1. a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017;
  2. b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017;
  3. c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.”.

In quale fascia oraria si possono indire le assemblee?

Le assemblee sindacali possono essere convocate in orario lavorativo, fuori orario lavorativo o in orario di attività funzionali all’insegnamento (riunioni, corsi, ecc.).

Particolare attenzione va posta al comma 10 del citato art. 23 che prevede il divieto di svolgere assemblee sindacali in ore concomitanti con lo svolgimento degli esami e degli scrutini finali.

Si ritiene utile ricordare che il personale scolastico che aderisce a partecipare all’assemblea sindacale non deve produrre nessuna documentazione attestante la partecipazione o meno all’assemblea.

Inoltre la dichiarazione di adesione all’assemblea sindacale presentata dal personale scolastico fa fede ai fini del computo del monte ore individuale ed è irrevocabile.

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