Obbligo di Denuncia degli Infortuni: Normativa e Sanzioni in Italia

In Italia, l’obbligo di denunciare gli infortuni sul lavoro è regolato dall’articolo 53, comma 1 del Decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965. Questa normativa stabilisce che il datore di lavoro o la scuola devono presentare una denuncia all’INAIL (Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro) per tutti gli infortuni che sono prognosticati come non guaribili entro tre giorni, senza la necessità di valutarne l’indennizzabilità. Questa regola è fondamentale per garantire la tutela della salute dei lavoratori e degli studenti.

L’obbligo di denuncia deve essere rispettato scrupolosamente, e la denuncia dell’infortunio deve essere presentata esclusivamente tramite i servizi telematici entro 48 ore dal momento in cui il datore di lavoro o la scuola ne hanno avuto notizia. La denuncia deve essere corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso all’INAIL dal medico o dal pronto soccorso.

Un aspetto importante da tenere presente è il termine di 48 ore, che inizia a decorrere dal giorno successivo alla data in cui la scuola ha ricevuto il numero identificativo del certificato di infortunio trasmesso all’INAIL. Questo numero identificativo riporta la data di rilascio del certificato medico e i giorni di prognosi.

Quali sono le sanzioni previste in caso di violazione di questo obbligo? La normativa prevede un’ampia gamma di sanzioni, con un importo che varia da 1.290,00 a 7.745,00 euro. La violazione dell’obbligo di presentare la denuncia di infortunio rientra nell’ambito di applicazione della diffida obbligatoria, come stabilito dall’articolo 13, comma 2 del decreto legislativo 124/2004. Se il trasgressore o l’eventuale obbligato in solido ottemperano alla diffida, saranno tenuti a pagare la sanzione nella misura minima prevista dalla legge, ovvero 1.290,00 euro. Il pagamento estinguerà il procedimento sanzionatorio limitatamente alle inosservanze oggetto di diffida, a condizione dell’effettiva ottemperanza alla diffida stessa.

A partire dal 12 ottobre 2017, sono entrati in vigore gli obblighi in materia di comunicazione degli infortuni a fini statistici e informativi, come previsto dall’articolo 18, comma 1, lettera r del decreto legislativo 81/2008. Questo articolo mira a tutelare interessi diversi da quelli dell’articolo 53 menzionato in precedenza, ed è pertanto soggetto a sanzioni separate, con organi diversi legittimati a contestare le violazioni. Le sanzioni previste per le violazioni di queste norme sono anche differenti, così come lo è la destinazione dei relativi proventi.

Un aspetto importante da considerare è la prescrizione delle sanzioni. Il diritto a riscuotere le somme dovute a titolo di sanzioni amministrative pecuniarie si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione, come stabilito dall’articolo 28 della legge 689/1981. L’accertamento dell’illecito in caso di denuncia tardiva si verifica con la ricezione da parte dell’INAIL della denuncia stessa.

In conclusione, l’obbligo di denuncia degli infortuni è una misura cruciale per garantire la sicurezza dei lavoratori e degli studenti in Italia. Rispettarlo è non solo un dovere legale ma anche un atto di responsabilità verso chi lavora o studia in un determinato contesto. È fondamentale che i datori di lavoro e le scuole siano pienamente consapevoli di queste normative e delle relative sanzioni per evitare conseguenze legali e proteggere la salute e il benessere dei loro dipendenti e studenti. Per un riepilogo completo della normativa vigente in tema di obbligo di denuncia degli infortuni, gli interessati possono fare riferimento alla Circolare INAIL n. 24 del 9 settembre 2021. Questa circolare fornisce ulteriori dettagli e informazioni relative agli obblighi e alle sanzioni previste dalla legge in materia di infortuni e denunce, contribuendo a garantire la piena conformità alle norme vigenti.

 

Data N. documento Emanato da Oggetto Download
09/09/2021 24 INAIL Sanzione amministrativa per omessa o tardata denuncia di infortunio di cui all’articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Ambito di applicazione. Chiarimenti.
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