Permessi Legge 104/1992: Rivedibilità e verbale scaduto. Messaggio INPS su revisione e benefici.

Rappresentiamo un caso abbastanza diffuso tra il personale scolastico, ovvero, quello di essere titolari di permessi ai sensi della L. 104/92 per assistere un famigliare disabile, soggetto a periodico giudizio di revisione da parte della commissione medica. Frequentemente accade che il verbale di accertamento sia scaduto e il disabile sia in attesa di revisione. Nelle more di ottenere il nuovo giudizio medico, molti nostri lettori ci chiedono se sia possibile fruire dei permessi L. 104 Se il giudizio di revisione dovesse dare esito negativo, saresti costretto a restituire le somme percepite durante i giorni di permesso? Potresti essere passibile di contestazione disciplinare per avere dichiarato il falso, fruendo di permessi dei quali successivamente il disabile non sia più stato considerato beneficiario? Cerchiamo di capire in questa breve guida cosa accade in caso di verbale scaduto e revisione del giudizio di invalidità.

I permessi ai sensi della L. 104/1992

Le persone alle quali sia stata riconosciuta una condizione di handicap grave e coloro che li assistono possono beneficiare di alcune agevolazioni in ambito lavorativo, previste dalla L. 104/1992 ed altre norme.

In generale i permessi e i congedi previsti dalla L. 104/92 sono utilizzabili dai lavoratori dipendenti, purché il disabile grave da assistere non sia ricoverato a tempo pieno in una struttura sanitaria, salvo abbia comunque la necessità di assistenza in via continuativa.

Nell’ambito dei benefici garantiti dalla L. 104/92 distinguiamo permessi giornalieri e congedi.

I permessi giornalieri consistono nella possibilità per il lavoratore che debba assistere un famigliare disabile grave (parente o affine entro il secondo grado, terzo in alcuni casi particolari) di assentarsi dal lavoro per tre giorni al mese. Si tratta di permessi retribuiti coperti da contribuzione figurativa.

Il congedo straordinario può invece essere richiesto, per assistere disabili gravi, per una durata massima complessiva di due anni, per ogni persona assistita e nell’arco dell’intera vita lavorativa. Il congedo straordinario spetta a:

  • coniuge o parte dell’unione civile convivente con il disabile;
  • padre o madre (anche adottivi) qualora il coniuge del disabile grave manchi, o sia deceduto, o sia affetto da patologie invalidanti;
  • uno dei figli conviventi del disabile grave, nel caso in cui padre o madre manchino, o siano deceduti, o siano affetti da patologie invalidanti;
  • uno tra i parenti o affini entro il terzo grado conviventi del disabile grave, nel caso in cui i familiari di cui ai punti che precedono manchino, siano deceduti, o affetti da patologie invalidanti.

Il beneficiario del congedo straordinario ha diritto di fruirne entro 30 giorni dalla richiesta.

I periodi di congedo sono coperti da contribuzione figurativa e remunerati mediante pagamento di un’indennità, pari all’ultima retribuzione percepita, anticipata generalmente dal datore di lavoro e successivamente recuperata presso l’Inps.

Il congedo straordinario può essere fruito per intero oppure frazionato.

Per poter beneficiare delle agevolazioni di cui la L.104/1992, è necessario che alla persona portatrice di handicapp sia riconosciuto lo status di disabile grave a seguito di visita da parte di apposita commissione medica.

All’esito della visita medica potrà essere riconosciuto lo status di disabile grave, con o senza necessità di giudizio di revisione, ossia di ripetizione, a distanza di un certo tempo, della visita medica, al fine della conferma o della revoca della valutazione iniziale e dei benefici di legge che ne sono derivati.

Permessi L. 104/92 e verbale scaduto

Può accadere che il verbale con il quale si accerta l’invalidità indichi che il giudizio della commissione medica è soggetto a revisione. Ciò significa che dopo un certo periodo di tempo indicato sul verbale stesso la persona affetta da invalidità dovrà essere nuovamente sottoposta a visita medica in quanto il verbale di valutazione iniziale dovrà considerarsi scaduto e, qualora ne permangano le condizioni, essere rinnovato.

È possibile fruire dei permessi L.104/1992 in attesa di giudizio di revisione, con verbale di valutazione iniziale scaduto?

La risposta è sì. Lo ha chiarito l’Inps, con apposita Circolare, con la quale ha precisato che, nelle more del giudizio di revisione, pur con verbale di accertamento scaduto, si conservano i benefici previsti L. 104/92.

In sede di revisione, poi, qualora venga confermato lo stato di handicap grave, verranno altresì confermati i benefici di cui alla L. 104/92; diversamente, dal giorno del giudizio di revisione, si decadrà dalla possibilità di accedere alle agevolazioni previste dalla legge per i portatori di handicap e per i propri familiari.

Utilizzo dei permessi ex L. 104/92 a seguito di decadenza dal diritto di fruirne

Diverso, infine, è il caso in cui si utilizzino i permessi previsti da L. 104/92 a seguito di decadenza dal diritto di poterne beneficiare. In tali ipotesi, l’Inps procederà al recupero delle somme indebitamente corrisposte durante i giorni di permesso e, qualora l’interessato abbia falsamente dichiarato di essere titolare di L. 104/92, potrà essere perseguibile, dal punto di vista penale, per false dichiarazioni e truffa, nonché, dal punto di vista civile, potendo il datore di lavoro muovergli contestazione disciplinare per assenza ingiustificata, nonché per indebito utilizzo dei permessi e false dichiarazioni.

INPS – Circolare n. 127 del 08/07/2016
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