L’INPS interviene con la circolare n. 100 del 18 settembre 2026 su una questione di particolare interesse anche per il personale della scuola: l’utilizzo dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, quando più lavoratori dipendenti sono autorizzati ad assistere la medesima persona con disabilità.
Il documento dell’Istituto prende in esame due situazioni precise: il superamento complessivo del limite di tre giorni mensili e la fruizione contemporanea dei permessi da parte di più familiari nella stessa giornata o nelle medesime ore. In entrambi i casi l’INPS ribadisce che il limite previsto dalla legge deve essere rispettato e stabilisce le modalità con cui deve essere recuperato l’eventuale indebito.
La questione assume una particolare rilevanza nel mondo della scuola, dove i permessi della legge 104 sono utilizzati quotidianamente da docenti e personale ATA e dove può accadere che più familiari della stessa persona con disabilità siano contemporaneamente autorizzati alla fruizione del beneficio.
Che cosa prevede l’articolo 33, comma 3, della legge 104
La circolare parte dal quadro normativo previsto dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992.
La disposizione consente ai lavoratori dipendenti di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche frazionabili in ore, per assistere familiari in condizione di disabilità, purché questi non siano ricoverati a tempo pieno.
Tra i soggetti che possono accedere al beneficio rientrano i genitori, anche adottivi o affidatari, il coniuge, la parte dell’unione civile e il convivente di fatto. In presenza delle condizioni previste dalla normativa, il beneficio può inoltre riguardare parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità.
Un passaggio importante della circolare riguarda inoltre la necessità della domanda amministrativa presentata dal lavoratore. Secondo quanto richiamato dall’INPS, tale domanda attiva il procedimento necessario per il riconoscimento del beneficio, anche alla luce della sentenza della Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, n. 30628 del 28 novembre 2024.
Più familiari possono utilizzare i permessi per la stessa persona
Una delle principali modifiche intervenute negli ultimi anni riguarda il superamento del cosiddetto principio del “referente unico dell’assistenza”.
La circolare ricorda che il decreto legislativo 30 giugno 2022, n. 105, modificando il comma 3 dell’articolo 33 della legge n. 104/1992, ha eliminato il precedente principio secondo cui, salvo il caso dei genitori, i permessi non potevano essere autorizzati a più di un lavoratore dipendente per assistere la stessa persona con disabilità.
Questo significa che più familiari aventi diritto possono essere autorizzati alla fruizione dei permessi per assistere la medesima persona.
Ma questa possibilità non significa che ciascun familiare disponga di tre giorni autonomi.
È questo il punto centrale chiarito dall’INPS.
Il limite di tre giorni mensili resta infatti complessivo e deve essere considerato con riferimento alla persona con disabilità assistita. I giorni devono essere utilizzati alternativamente dai diversi familiari autorizzati.
In altre parole, l’autorizzazione di più lavoratori non moltiplica il numero dei giorni complessivamente disponibili.
Tre giorni complessivi, non tre giorni per ciascun familiare
La circolare è particolarmente chiara su questo aspetto.
Se, per esempio, due lavoratori sono entrambi autorizzati ad assistere la stessa persona con disabilità, il limite non diventa automaticamente di sei giorni mensili.
I tre giorni costituiscono il limite massimo complessivo previsto per l’assistenza alla medesima persona.
L’INPS sottolinea quindi la necessità di una pianificazione congiunta tra i familiari autorizzati, proprio per evitare che vengano superati i limiti previsti dalla legge. Tale programmazione ha una duplice funzione: garantire l’effettiva assistenza alla persona con disabilità e assicurare il rispetto del limite dei tre giorni mensili.
Si tratta di un’indicazione particolarmente importante per il personale scolastico, perché la programmazione dei permessi deve essere coordinata non soltanto con le esigenze organizzative della scuola, ma anche con quelle degli altri familiari che usufruiscono del medesimo beneficio.
Cosa succede se vengono superati i tre giorni mensili
La prima situazione disciplinata dalla circolare riguarda il caso in cui, sommando i permessi utilizzati da tutti i familiari autorizzati, venga superato il limite complessivo di tre giorni nel mese.
L’INPS considera tale superamento una violazione di legge e stabilisce che debba essere effettuato il recupero dell’indebito.
La regola individuata dall’Istituto è quella della priorità temporale.
In concreto, il beneficio viene considerato consumato progressivamente sulla base dell’ordine cronologico di fruizione.
Una volta raggiunto il limite complessivo di tre giorni, il diritto risulta esaurito anche nei confronti degli altri familiari che siano stati autorizzati dall’INPS.
Di conseguenza, il familiare che utilizza ulteriori permessi dopo l’esaurimento del limite si trova ad aver fruito indebitamente del beneficio. L’indebito deve quindi essere recuperato nei confronti del lavoratore che ha utilizzato i giorni o le ore eccedenti.
L’esempio fornito dall’INPS
La circolare propone un esempio molto utile per comprendere concretamente il meccanismo.
Due lavoratori, A e B, sono autorizzati a fruire dei permessi per assistere la stessa persona con disabilità.
Il lavoratore A utilizza un giorno il 5 marzo e un altro giorno il 18 marzo. Il lavoratore B utilizza un giorno il 25 marzo e un altro giorno il 30 marzo.
Il limite complessivo di tre giorni viene raggiunto il 25 marzo: un giorno utilizzato il 5 marzo, uno il 18 marzo e uno il 25 marzo.
Il quarto giorno, utilizzato il 30 marzo dal lavoratore B, è quindi considerato indebitamente fruito.
Secondo l’INPS, il relativo recupero deve essere effettuato nei confronti del lavoratore B.
Il principio è dunque semplice: non conta soltanto quanti giorni abbia utilizzato ciascun lavoratore individualmente, ma quanti giorni siano stati complessivamente utilizzati per assistere quella determinata persona con disabilità.
Ancora più attenzione alla fruizione contemporanea
La seconda fattispecie affrontata dall’INPS riguarda una situazione ancora più delicata: due o più familiari utilizzano il permesso nella stessa giornata o nelle medesime ore per assistere la stessa persona.
Anche in questo caso la circolare considera la condotta una violazione di legge e stabilisce che debba essere recuperato l’indebito.
La differenza rispetto al caso precedente è però importante.
Quando due lavoratori fruiscono contemporaneamente del beneficio, non è possibile applicare il criterio della priorità temporale, perché i due permessi vengono utilizzati nello stesso momento.
Per questo motivo l’INPS stabilisce che l’indebito venga ripartito in parti uguali tra i lavoratori che hanno fruito contemporaneamente del beneficio.
L’esempio della fruizione nello stesso giorno
Anche in questo caso la circolare propone un esempio.
Il lavoratore A utilizza un giorno di permesso il 5 marzo. Il 18 marzo lo stesso giorno di permesso viene utilizzato contemporaneamente sia dal lavoratore A sia dal lavoratore B. Il 25 marzo il lavoratore B utilizza un ulteriore giorno.
Il giorno del 18 marzo, essendo stato utilizzato contemporaneamente da entrambi, viene considerato indebito nella misura del 50% per il lavoratore A e del 50% per il lavoratore B.
Il recupero deve quindi essere effettuato nei confronti di entrambi, considerando per ciascun lavoratore il 50% dell’indebito rapportato al rispettivo orario di lavoro.
Cosa cambia per docenti e personale ATA
Per il personale della scuola la circolare introduce un elemento di particolare attenzione nella gestione dei permessi.
Quando più lavoratori della stessa famiglia sono autorizzati per assistere la medesima persona con disabilità, non è sufficiente che ciascuno verifichi individualmente di non aver superato i propri tre giorni.
Occorre invece verificare la fruizione complessiva dei permessi riferiti alla stessa persona assistita.
Un docente o un ATA, quindi, potrebbe essere formalmente autorizzato dall’INPS a utilizzare fino a tre giorni mensili, ma non può considerare tale autorizzazione come un diritto autonomo e aggiuntivo rispetto a quello degli altri familiari autorizzati.
L’autorizzazione rappresenta il riconoscimento della possibilità di fruire del beneficio, ma resta fermo il limite complessivo previsto dalla legge.
La circolare richiama espressamente questo principio, precisando che l’INPS autorizza la fruizione nel limite massimo complessivo dei giorni mensili e che il beneficio deve essere fruito alternativamente tra tutti gli aventi diritto.
La programmazione diventa quindi fondamentale
Il messaggio che arriva dalla circolare è particolarmente importante: quando sono presenti più familiari autorizzati, la gestione dei permessi non può essere improvvisata.
I familiari devono coordinarsi preventivamente per stabilire chi utilizzerà i giorni e in quali date.
Questo vale anche quando i permessi vengono utilizzati a ore, perché il limite complessivo e il principio dell’alternanza restano applicabili.
Per il lavoratore della scuola ciò significa prestare particolare attenzione alla comunicazione delle giornate di assenza e, soprattutto, mantenere un costante coordinamento con gli altri familiari autorizzati.
Un errore di programmazione potrebbe infatti tradursi non soltanto in una problematica amministrativa, ma anche nell’obbligo di restituzione delle somme relative alla fruizione indebita.
Il ruolo della scuola e del dirigente scolastico
La circolare è indirizzata alle strutture dell’INPS e disciplina le modalità con cui l’Istituto deve procedere nei casi di superamento del limite o di fruizione contemporanea.
Per le istituzioni scolastiche, il documento assume tuttavia una significativa rilevanza applicativa perché riguarda direttamente la gestione delle assenze del personale docente e ATA che usufruisce dei permessi della legge 104.
È importante distinguere il piano dell’autorizzazione al beneficio dal piano della sua concreta fruizione.
Il fatto che un lavoratore sia autorizzato a utilizzare i permessi non significa che possa utilizzarli in maniera indipendente rispetto agli altri familiari autorizzati per la stessa persona.
Il limite resta infatti complessivo e l’INPS ha chiarito anche le conseguenze economiche della violazione.
Un chiarimento importante anche sulla responsabilità economica
Uno degli aspetti più rilevanti della circolare n. 100/2026 riguarda proprio il recupero dell’indebito.
Nel caso di superamento del limite dei tre giorni, il recupero viene effettuato nei confronti del lavoratore che ha fruito dei giorni o delle ore eccedenti, dopo che il diritto era già stato esaurito dalla fruizione precedente di un altro familiare.
Nel caso di fruizione contemporanea, invece, l’indebito viene suddiviso in parti uguali tra tutti i lavoratori coinvolti nella fruizione contestuale.
La circolare, pertanto, non si limita a richiamare astrattamente il rispetto della legge, ma individua anche il criterio operativo da applicare quando si verifica un utilizzo non conforme dei permessi.
La finalità della normativa resta l’assistenza alla persona con disabilità
L’INPS sottolinea che la modifica introdotta dal decreto legislativo n. 105 del 2022 è stata finalizzata a rafforzare la tutela della persona con disabilità.
La possibilità di riconoscere il beneficio a più soggetti consente infatti che l’assistenza possa essere prestata alternativamente da diversi familiari, evitando che la responsabilità assistenziale debba necessariamente concentrarsi su un unico lavoratore.
La maggiore flessibilità introdotta dalla normativa, tuttavia, non ha eliminato il limite quantitativo dei tre giorni mensili.
Il sistema oggi consente quindi una maggiore condivisione dell’assistenza, ma richiede contemporaneamente un maggiore coordinamento tra gli aventi diritto.
In sintesi
La circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 fissa alcuni principi che è opportuno ricordare.
Più lavoratori possono essere autorizzati a utilizzare i permessi della legge 104 per assistere la stessa persona con disabilità. Tuttavia, i tre giorni mensili costituiscono un limite complessivo riferito alla medesima persona assistita e non un limite individuale moltiplicabile per il numero dei familiari autorizzati.
I familiari devono quindi organizzare congiuntamente la fruizione dei permessi e rispettare il principio dell’alternanza.
Se il limite complessivo dei tre giorni viene superato, la fruizione successiva all’esaurimento del diritto viene considerata indebita e determina il recupero della prestazione.
Se invece due o più familiari utilizzano contemporaneamente il beneficio nella stessa giornata o nelle medesime ore, l’indebito viene ripartito in parti uguali tra i lavoratori interessati, secondo il criterio indicato dall’INPS.
Per docenti e personale ATA, dunque, la parola chiave diventa programmazione. La possibilità di condividere l’assistenza tra più familiari rappresenta una forma di flessibilità, ma richiede una gestione coordinata delle giornate e delle ore di permesso.
La circolare n. 100/2026 conferma così un principio essenziale: l’autorizzazione alla fruizione dei permessi può riguardare più lavoratori, ma il beneficio resta ancorato al limite complessivo previsto dall’articolo 33, comma 3, della legge n. 104/1992.
Il documento integrale della Circolare INPS n. 100 del 18 settembre 2026 è disponibile nella sezione: Archivio – Atti e normativa – Circolari Enti Vari.