Provvedimento del Garante Privacy n. 529/2025: cosa cambia per le scuole nel trattamento dei dati personali

Il 25 settembre 2025 il Garante per la Protezione dei Dati Personali ha adottato il provvedimento n. 529/2025, un documento di grande rilievo per tutte le istituzioni scolastiche italiane.

L’intervento nasce a seguito di segnalazioni e ispezioni che hanno messo in luce criticità nel trattamento dei dati di studenti, genitori e personale scolastico, soprattutto in relazione a piattaforme digitali, registro elettronico, videosorveglianza e comunicazioni online.

Il Garante, con questo provvedimento, fornisce un quadro chiaro delle responsabilità del dirigente scolastico, dei doveri dei fornitori di servizi digitali e dei limiti nell’utilizzo dei dati personali all’interno dell’ambiente scolastico.

Vediamo insieme cosa prevede il testo, quali obblighi introduce e come le scuole devono adeguarsi.

  1. Il contesto del provvedimento

Negli ultimi anni, la digitalizzazione della scuola ha portato a un utilizzo sempre più intenso di strumenti informatici: registro elettronico, piattaforme per la didattica digitale, app di comunicazione scuola-famiglia, sistemi di videosorveglianza, e perfino dispositivi biometrici per il controllo delle presenze.

Tuttavia, molte istituzioni scolastiche hanno adottato tali strumenti senza un’adeguata valutazione d’impatto sulla privacy (DPIA), come previsto dagli articoli 35 e 36 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR).

In diversi casi, i fornitori privati di piattaforme digitali hanno trattato i dati di studenti e docenti senza chiare istruzioni da parte dei dirigenti scolastici, che, per legge, sono i titolari del trattamento.

Il provvedimento n. 529/2025 nasce dunque per colmare questa lacuna e per ribadire che la responsabilità primaria sulla protezione dei dati resta sempre in capo alla scuola.

  1. I punti principali del provvedimento

  1. a) Ruolo del dirigente scolastico

Il Garante ha chiarito che il dirigente scolastico è il titolare del trattamento dei dati personali dell’istituto.

Ciò significa che spetta a lui — e non al Ministero, né al fornitore della piattaforma — stabilire:

  • finalità e modalità del trattamento dei dati;
  • tempi di conservazione;
  • misure di sicurezza;
  • criteri per la nomina dei responsabili esterni (es. ditte informatiche, società di software, servizi cloud).

Il dirigente deve inoltre documentare tutte le scelte privacy attraverso appositi atti amministrativi e aggiornare regolarmente il Registro dei trattamenti.

  1. b) Nomina dei responsabili esterni

Il provvedimento richiama l’obbligo di formalizzare contratti di nomina dei responsabili esterni (art. 28 GDPR) con tutti i soggetti che gestiscono dati per conto della scuola: software house, provider di registro elettronico, consulenti, cooperative, ecc.

Il Garante ha riscontrato che molte scuole utilizzano piattaforme senza un atto di nomina valido, o con moduli generici forniti dalle ditte, non conformi ai requisiti del GDPR.

Questo comporta gravi rischi legali, inclusa la responsabilità solidale tra scuola e fornitore in caso di violazione dei dati.

  1. c) Registro elettronico e piattaforme digitali

Un punto centrale del provvedimento riguarda il registro elettronico.

Il Garante sottolinea che, anche se lo strumento è indispensabile, esso comporta un trattamento quotidiano di dati sensibili: voti, assenze, note disciplinari, informazioni su salute o disabilità.

Pertanto, il registro elettronico non può contenere dati eccedenti rispetto alle finalità didattiche, né può essere utilizzato per finalità di profilazione o marketing da parte del fornitore.

La scuola deve pretendere garanzie scritte sul fatto che i dati non vengano trasferiti a terzi o conservati fuori dallo Spazio Economico Europeo, salvo specifiche clausole contrattuali.

  1. d) Videosorveglianza e controllo del personale

Il Garante ha ribadito il divieto di utilizzare telecamere per finalità di controllo dei dipendenti.

Le telecamere possono essere installate solo per motivi di sicurezza e tutela del patrimonio, previo accordo sindacale e valutazione d’impatto privacy.

Particolare attenzione è riservata alle telecamere nelle aree frequentate da minori, come cortili o corridoi, dove è necessario limitare al massimo le riprese, oscurare i volti e impostare tempi di conservazione brevissimi.

  1. e) Informative chiare e accessibili

Ogni scuola deve aggiornare le proprie informative privacy rivolte a studenti, genitori e personale, rendendole:

  1. comprensibili anche ai minori;
  2. facilmente reperibili sul sito web istituzionale;
  3. redatte con linguaggio chiaro e non burocratico.

Il Garante ha raccomandato inoltre di pubblicare sul sito un’informativa specifica per ciascun trattamento (es. registro elettronico, piattaforme didattiche, videosorveglianza).

  1. Le conseguenze per le scuole

Il mancato adeguamento può comportare sanzioni amministrative molto elevate, ma anche responsabilità dirigenziale e contabile.

Il Garante ha già avviato accertamenti in diverse regioni e ha invitato gli Uffici Scolastici Regionali a monitorare la conformità degli istituti.

Le scuole devono quindi:

  1. Nominare formalmente i responsabili esterni (art. 28 GDPR).
  2. Aggiornare il Registro dei trattamenti.
  3. Redigere o aggiornare le valutazioni d’impatto (DPIA).
  4. Formare il personale sulla protezione dei dati.
  5. Pubblicare informative aggiornate sul sito istituzionale.

  1. Cosa devono fare i dirigenti scolastici

Il provvedimento n. 529/2025 rappresenta un cambio di passo importante per i dirigenti scolastici, chiamati a gestire la privacy non come un adempimento formale, ma come parte integrante della governance dell’istituto.

Ecco alcune azioni concrete consigliate:

  • Nominare un DPO competente e coinvolgerlo in ogni decisione su piattaforme e servizi digitali.
  • Verificare tutti i contratti con fornitori e software house.
  • Aggiornare le informative per studenti, genitori e personale.
  • Mappare i trattamenti più delicati (es. BES, disabilità, dati sanitari).
  • Documentare ogni scelta e tenerne traccia nel fascicolo privacy dell’istituto.

Il provvedimento del Garante n. 529/2025 non introduce nuove regole, ma impone un ritorno alla piena consapevolezza e responsabilità delle scuole.

Nell’era della digitalizzazione, la protezione dei dati non è solo una questione tecnica, ma un atto di tutela dei diritti fondamentali di studenti, famiglie e personale scolastico.

Le istituzioni scolastiche che sapranno applicare correttamente queste linee guida potranno non solo evitare sanzioni, ma anche rafforzare la fiducia delle famiglie e migliorare la qualità complessiva dei propri servizi digitali.

 

Garante per la protezione dei dati personali – Provvedimento n. 529 del 25/09/2025