Con la sentenza n. 15198 del 30 maggio 2024, la Corte di Cassazione ha posto un importante punto fermo in materia di mansioni superiori nel comparto scuola, chiarendo un nodo che da anni alimentava controversie tra gli Assistenti Amministrativi incaricati di sostituire il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) e il Ministero dell’Istruzione e del Merito.
La Suprema Corte ha infatti confermato che la posizione economica spettante all’assistente amministrativo non può essere assorbita dall’indennità per lo svolgimento delle funzioni superiori di DSGA, ma deve essere corrisposta in aggiunta all’indennità stessa.
Un principio che tutela la giusta retribuzione di chi, pur non vincendo un concorso da DSGA, si trova a ricoprire le sue responsabilità in modo temporaneo e spesso continuativo.
I fatti del caso
Le ricorrenti – quattro assistenti amministrative dell’Umbria – erano state incaricate di svolgere le funzioni di DSGA in scuole prive del titolare.
Avevano ricevuto un’indennità per mansioni superiori, ma il Ministero aveva escluso dal calcolo la “posizione economica ATA area B posizione 2”, sostenendo che tale voce fosse incompatibile con l’indennità aggiuntiva prevista dalla Legge 228/2012, art. 1, commi 44 e 45.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello di Perugia avevano dato ragione alle lavoratrici, condannando il Ministero a corrispondere anche la posizione economica maturata.
Contro questa decisione l’Amministrazione ha proposto ricorso per Cassazione, invocando l’art. 52 del d.lgs. 165/2001 e la citata Legge 228/2012.
La questione giuridica
Il punto centrale era questo:
L’assistente amministrativo incaricato di svolgere temporaneamente le funzioni di DSGA ha diritto a ricevere anche la posizione economica legata alla sua qualifica di inquadramento, oppure tale voce viene assorbita nell’indennità di mansioni superiori?
Il Ministero sosteneva che l’indennità aggiuntiva dovesse essere calcolata detraendo dal trattamento iniziale del DSGA tutto ciò che il lavoratore già percepiva, inclusa la posizione economica, ritenendo quindi che non spettasse un ulteriore riconoscimento.
La Suprema Corte ha respinto il ricorso del Ministero, confermando integralmente le conclusioni della Corte d’Appello.
Secondo i giudici di legittimità, la posizione economica non può essere considerata “assorbita” perché:
- fa parte del trattamento complessivo di godimento del dipendente (cioè la sua normale retribuzione da assistente amministrativo);
- entra nel calcolo del differenziale retributivo (il divario tra lo stipendio del DSGA al livello iniziale e quello dell’assistente amministrativo con la sua anzianità);
- non può essere sottratta nuovamente al momento della liquidazione dello stipendio mensile.
In altre parole, la Cassazione chiarisce che:
L’indennità di mansioni superiori si aggiunge alla retribuzione complessiva in godimento (stipendio + posizione economica), e non la sostituisce.
La Corte ha inoltre ribadito che la Legge 228/2012 ha modificato il criterio di calcolo del differenziale economico rispetto ai contratti collettivi precedenti, introducendo un sistema che tiene conto di tutta la retribuzione goduta dal dipendente incaricato.
Tale norma è stata dichiarata costituzionalmente legittima (Corte Cost. n. 71/2021), perché consente una retribuzione proporzionata e non discriminatoria, anche se decrescente con l’aumentare dell’anzianità di servizio.
La sentenza ha una rilevanza enorme per tutto il personale ATA, in particolare per gli assistenti amministrativi che sostituiscono il DSGA.
Da ora in avanti, in presenza di incarichi di funzioni superiori:
- il Ministero e gli Uffici Scolastici dovranno riconoscere la posizione economica anche durante il periodo di sostituzione;
- l’indennità per mansioni superiori dovrà essere calcolata come differenza tra lo stipendio iniziale del DSGA e il trattamento complessivo dell’assistente, senza azzerare voci già maturate;
- eventuali omissioni potranno essere oggetto di ricorso sindacale o giudiziario.
Questo principio, già condiviso da diversi Tribunali del lavoro, viene ora sancito definitivamente dalla Cassazione, ponendo fine a un contenzioso diffuso e riconoscendo la piena dignità economica di chi assume responsabilità dirigenziali all’interno delle scuole.
Troppo spesso, infatti, gli assistenti amministrativi si trovano a dover gestire responsabilità da DSGA senza ricevere una retribuzione adeguata.
La Corte di Cassazione, con questa sentenza, riconosce finalmente il valore di quel lavoro invisibile ma fondamentale per il buon funzionamento delle istituzioni scolastiche italiane.
Mansioni superiori DSGA – Differenziale retributivo.