Quando finisce la responsabilità della scuola e inizia quella dei genitori?
Una domanda tutt’altro che banale, tornata d’attualità dopo la recente Sentenza n. 5108/2025 del Tribunale di Catania – III Sezione Civile, che affronta un caso concreto di infortunio di una studentessa minorenne al termine delle attività di doposcuola.
Il giudice, la dott.ssa Raffaella Finocchiaro, ha fornito una risposta netta e chiarissima: la scuola non è responsabile se il danno si verifica dopo la riconsegna del minore ai genitori.
Il caso: una bambina ferita all’uscita dal doposcuola
La vicenda nasce nel 2017, quando una bambina, frequentante il doposcuola pomeridiano presso un istituto privato di Sant’Agata Li Battiati (CT), si ferisce urtando contro un muretto all’esterno della scuola.
La madre, ritenendo che l’istituto avesse mancato ai propri doveri di vigilanza, ha citato la scuola in giudizio, chiedendo un risarcimento di oltre 100.000 euro per danni patrimoniali e non patrimoniali, invocando gli articoli 2048, 2051 e 2043 del Codice Civile.
L’istituto, difeso dall’avv. Anna Simona Rizzo, si è costituito in giudizio negando ogni responsabilità e chiamando in causa la propria compagnia assicurativa, rappresentata dall’avv. Salvatore Torrisi.
La questione centrale: il momento del passaggio di custodia
Al centro della controversia vi era un punto essenziale:
il momento esatto in cui la minore è passata dalla custodia della scuola a quella del genitore.
La madre sosteneva che l’incidente fosse avvenuto mentre la figlia usciva da sola dall’edificio; tuttavia, durante l’istruttoria è emerso che la donna era entrata nei locali per prendere la bambina e usciva insieme a lei al momento dell’evento.
Il testimone escusso in udienza (settembre 2025) ha confermato di non aver visto alcun urto, ma di aver appreso dell’incidente solo in un secondo momento.
Il ragionamento del giudice
Il Tribunale di Catania ha ricostruito con grande rigore i principi della responsabilità scolastica:
- La vigilanza dell’istituto inizia con l’ingresso degli alunni e termina solo con la riconsegna al genitore o alla persona delegata (Cass. Civ., n. 21255/2022).
- Se il danno avviene dopo la riconsegna, l’obbligo di custodia e vigilanza cessa e torna in capo al genitore.
- Spetta al genitore–attore provare il momento, la dinamica e il nesso causale tra l’evento e la condotta (o omissione) della scuola.
- L’art. 2051 c.c. (danni da cosa in custodia) richiede la prova della pericolosità del luogo: nel caso di specie, il muretto era visibile, statico, di dimensioni normali e privo di insidie.
Inoltre, la richiesta dell’attrice di ascoltare un nuovo testimone è stata dichiarata tardiva, poiché presentata solo in sede di discussione finale, in violazione dei termini di preclusione previsti dal Codice di Procedura Civile.
La decisione: domanda rigettata e condanna alle spese
Alla luce delle prove e dei principi giuridici, il Tribunale ha:
rigettato integralmente la domanda risarcitoria della madre;
escluso ogni responsabilità dell’istituto e della compagnia assicurativa;
condannato l’attrice al pagamento delle spese legali, liquidate in €5.261,00 ciascuna in favore della scuola e della compagnia, oltre accessori di legge (IVA, CPA e spese generali).
Questa pronuncia rappresenta un precedente importante per tutto il mondo scolastico, pubblico e privato.
Il giudice Finocchiaro ha riaffermato con chiarezza un principio cardine:
- La responsabilità della scuola termina nel momento esatto in cui il minore viene riconsegnato al genitore.
Da quel momento, la vigilanza e la custodia tornano a gravare esclusivamente sul genitore o sul delegato che prende in consegna il bambino.
Pertanto, se un incidente avviene dopo l’uscita o nei pressi della scuola, la scuola non può essere chiamata a rispondere in mancanza di prova diretta che l’evento si sia verificato durante il tempo della sua sorveglianza.
Implicazioni pratiche per scuole e genitori
Questa sentenza offre spunti molto concreti per la gestione quotidiana della sicurezza scolastica:
Per le scuole: è fondamentale mantenere registri di consegna o elenchi di uscita che attestino quando e a chi ogni alunno viene affidato.
Per i genitori: una volta presa in consegna la bambina o il bambino, la responsabilità di vigilanza torna su di loro.
Per gli avvocati: la causa dimostra quanto sia essenziale provare con precisione la dinamica dei fatti e il momento del passaggio di custodia.
La Sentenza n. 5108/2025 del Tribunale di Catania è un esempio di buon diritto e buon senso pratico.
Ribadisce che non basta il verificarsi di un incidente per far scattare la responsabilità dell’istituto scolastico: serve la prova che l’evento sia avvenuto mentre il minore era ancora sotto la vigilanza della scuola e che le strutture presentassero reali pericoli o insidie.
In mancanza di tali elementi, come in questo caso, non sussiste alcun obbligo risarcitorio.