Infortunio a Scuola: Chi Paga i Danni? L’Importante Sentenza del Tribunale di Catanzaro

Una recente sentenza del Tribunale di Catanzaro (n. 2099 del 15.10.2025) torna a fare chiarezza su un tema cruciale per le famiglie e per il personale scolastico: la responsabilità dell’istituto in caso di infortunio di un alunno.

In questo caso specifico, il Tribunale ha accolto la domanda di risarcimento danni di uno studente infortunatosi durante l’ora di educazione fisica, condannando l’Istituto Scolastico e, di riflesso, la sua compagnia assicurativa.

 

Vediamo i punti chiave di questa decisione e cosa cambia per la scuola.

 

Il Caso: Infortunio in Cortile Durante Educazione Fisica

La vicenda riguarda un alunno di un Istituto Professionale che, durante l’ora di educazione fisica, si infortuna. Ecco come sono andati i fatti accertati:

  1. Doveva essere in palestra, ma era in cortile: A causa della non agibilità della palestra, l’attività (una partita di pallavolo) si svolgeva nel cortile esterno della scuola, su un campetto asfaltato di solito usato per il calcetto.
  2. Rete provvisoria: Per l’occasione era stata allestita una rete provvisoria con nastro segnaletico, legata a un albero e al recinto.
  3. L’incidente: Mentre recuperava una palla uscita dal campo, l’alunno inciampava in un muretto di delimitazione laterale del cortile, cadendo e riportando una frattura scomposta.

L’alunno ha quindi citato in giudizio l’Istituto Scolastico per ottenere il risarcimento dei danni subiti.

 

Il Principio di Responsabilità della Scuola

Il fondamento giuridico della decisione è un principio consolidato: con l’accettazione della domanda d’iscrizione, tra lo studente e l’Istituto si crea un vincolo contrattuale.

Questo vincolo impone alla scuola l’obbligo di vigilare sulla sicurezza e l’incolumità dell’alunno per tutto il tempo in cui fruisce della prestazione scolastica. L’obbligo vale sia all’interno dell’edificio che nelle pertinenze scolastiche (come il cortile) e mira a prevenire che l’alunno possa causare un danno a sé stesso.

 

La Prova: L’Onere Incomberà Sulla Scuola

In questi casi, la legge è molto chiara sull’onere della prova, cioè su chi deve dimostrare cosa:

  1. L’alunno (o i suoi genitori): Deve solo provare che il danno è avvenuto durante lo svolgimento del rapporto scolastico (in questo caso, l’ora di educazione fisica nel cortile).
  2. L’Istituto Scolastico: Per liberarsi dalla responsabilità, la scuola ha l’onere di dimostrare che l’evento dannoso è stato determinato da una causa a sé non imputabile. Nello specifico, deve provare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno e che l’incidente si è verificato per un evento non prevedibile né superabile con la normale diligenza.

 

La Colpa della Scuola: Attività Fuori dal Contesto Idoneo

Nel caso di Catanzaro, il Tribunale ha ritenuto che la scuola non abbia adempiuto al proprio onere di prova, condannandola.

L’elemento decisivo è stato lo svolgimento dell’attività sportiva:

  • Non in un ambiente “deputato”: Svolgere la partita di pallavolo nel cortile anziché nella palestra è stato cruciale per configurare la responsabilità dell’istituto.
  • Presenza di Ostacoli: Un cortile, specialmente se delimitato da un muretto (un ostacolo non presente in una normale palestra), non è considerato l’ambiente idoneo per un’attività fisica che comporta scatti e cadute come la pallavolo.
  • Mancanza di Prove: La scuola non è riuscita a dimostrare che il cortile fosse tecnicamente idoneo a garantire la sicurezza, né che l’insegnante avesse impartito le opportune raccomandazioni agli alunni (ad esempio, prestando maggiore attenzione nel recupero della palla a causa del muretto).

In sostanza, la scuola non ha adottato tutte le misure idonee a evitare il danno in un contesto (il cortile) che di per sé presentava rischi oggettivi (il muretto).

 

La Liquidazione del Danno: Quanto Paga la Scuola?

Il Tribunale, basandosi sulla Consulenza Tecnica d’Ufficio (CTU), ha quantificato il danno subito dall’alunno.

  • Danno Biologico Permanente (invalidità): 4%.
  • Inabilità Temporanea Totale (ITT): 56 giorni.
  • Inabilità Temporanea Parziale (ITP): 60 giorni (valutata mediamente al 50%).
  • Spese Mediche: € 233,29.

 

Il Tribunale ha applicato le tabelle di risarcimento danno (DM 18.07.2025) per liquidare il solo danno biologico, escludendo l’aumento per il danno morale e la personalizzazione del danno. Questo perché, secondo il Giudice, l’attore non aveva fornito una descrizione dettagliata delle sofferenze interiori (danno morale) o delle circostanze eccezionali e specifiche (personalizzazione) che andassero oltre le conseguenze già previste dalle tabelle standard.

Dopo la rivalutazione monetaria e il calcolo degli interessi, la somma finale riconosciuta all’alunno è stata di €. 16.344,07.

In conclusione, l’Istituto (e la sua assicurazione) è stato condannato a pagare tale somma e a sostenere tutte le spese legali.

  1. L’ambiente conta: Svolgere attività in luoghi non idonei o non deputati aumenta drasticamente il rischio di responsabilità. È fondamentale utilizzare sempre gli spazi previsti (come la palestra) o assicurarsi che gli spazi alternativi (come il cortile) siano privi di ostacoli e pienamente sicuri per il tipo di attività svolta.
  2. Vigilanza e Istruzioni: L’obbligo di vigilanza non si esaurisce con la sola presenza del docente. L’insegnante deve impartire istruzioni specifiche e adeguate all’ambiente circostante, soprattutto se questo presenta rischi aggiuntivi (come un muretto o una pavimentazione inadeguata).
  3. L’Assicurazione non è Sufficiente (da sola): La sentenza ribadisce che il fatto che l’istituto sia assicurato (come nel caso della Compagnia CP 3, chiamata in causa) non esclude la responsabilità della scuola. L’assicurazione interviene solo in un secondo momento per tenere indenne l’istituto.

 

Infortuni come quello di Lamezia Terme (luogo di nascita dell’attore) evidenziano come la massima attenzione alla sicurezza e l’uso di spazi appropriati siano la prima e più efficace forma di prevenzione, legale e umana.

 

Tribunale di Catanzaro Sezione Civile – Sentenza n. 2099 del 15/10/2025

Risarcimento danni da infortunio scolastico.