L’ordinanza n. 29740 dell’11 novembre 2025 della Corte di Cassazione rappresenta un passaggio di grande rilievo nel delicato equilibrio tra diritto di sciopero dei lavoratori e poteri organizzativi del datore di lavoro. Il caso trae origine da un procedimento ex art. 28 Statuto dei Lavoratori promosso da un’organizzazione sindacale contro alcune disposizioni di servizio adottate da un’importante società concessionaria autostradale. Tali disposizioni prevedevano una serie di adempimenti – prima e dopo l’avvio di uno sciopero – che, secondo i giudici di merito, finivano per comprimere illegittimamente la libertà di astensione dei lavoratori.
La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 29740 dell’11 novembre 2025, ribadisce un principio fondamentale per tutto il pubblico impiego, scuola compresa: il diritto di sciopero deve poter essere esercitato liberamente fino all’ultimo minuto utile.
La Cassazione, confermando le valutazioni dei giudici di primo e secondo grado, chiarisce in modo dettagliato quali sono i limiti invalicabili del potere imprenditoriale quando si confronta con uno sciopero, delineando un principio giuridico di notevole importanza.
- Il contesto della controversia
La vicenda nasce dall’adozione, da parte dell’azienda, di due disposizioni di servizio (5 e 12 agosto 2016) rivolte agli esattori autostradali, contenenti procedure obbligatorie da seguire:
- prima dell’inizio dello sciopero,
- e anche dopo l’inizio dell’astensione dal lavoro.
Secondo la Corte d’Appello di Firenze, tali procedure erano idonee a rendere impossibile per i lavoratori una scelta libera e tempestiva sull’adesione allo sciopero, oltre a imporre attività lavorativa non retribuita durante l’astensione. I passaggi centrali sono chiari:
- Le procedure pre-sciopero duravano tra 15 e 60 minuti, e costringevano l’esattore a “decidere” di scioperare in anticipo, pena l’impossibilità di svolgere gli adempimenti richiesti.
- Le procedure post-inizio sciopero comportavano attività lavorativa non retribuita e rischi disciplinari in caso di inosservanza.
L’azienda ricorreva sostenendo, in sostanza, che tali misure erano necessarie per evitare perdite economiche legate agli incassi e che la libertà del lavoratore non poteva essere esercitata “all’ultimo secondo”.
- Il cuore della decisione: il limite invalicabile del potere datoriale
La Corte di Cassazione ribadisce un principio fondamentale:
Il datore di lavoro può adottare misure organizzative per limitare i danni economici derivanti dallo sciopero, ma tali misure non devono comprimere in alcun modo il diritto costituzionale di scioperare.
Il diritto di sciopero – sancito e tutelato dall’art. 40 Cost. – non può essere vanificato mediante adempimenti, obblighi o manovre organizzative che di fatto lo rendano difficilmente esercitabile o che ne svuotino la portata.
La Cassazione cita e conferma un orientamento consolidato:
- il datore di lavoro non è privato del potere organizzativo,
- può adottare accorgimenti per limitare i danni materiali derivanti dall’astensione,
- ma tali mezzi devono essere “neutrali” rispetto al diritto di sciopero, cioè non devono coartare la libertà del lavoratore di aderire all’astensione (richiamando Corte Cost. n. 125/1980 e Cass. 6787/2024).
- Perché le procedure aziendali sono state ritenute antisindacali
La Cassazione conferma integralmente la valutazione dei giudici di merito. I motivi sono due:
3.1. Le procedure pre-sciopero obbligavano il lavoratore a decidere in anticipo
Le attività richieste agli esattori, da svolgere obbligatoriamente prima dell’inizio dello sciopero, avevano una durata tale da impedire una libera decisione al momento dell’inizio dell’astensione:
l’esattore “non poteva decidere in modo istantaneo se aderire ad uno sciopero qualora, nel tempo precedente, non avesse già realizzato tutti gli adempimenti imposti”.
In altri termini, il datore di lavoro, pur non dichiarandolo espressamente, stava di fatto condizionando – e anticipando – la scelta del lavoratore.
3.2 Le procedure imposte durante lo sciopero comportavano lavoro non retribuito e rischio disciplinare
La Cassazione sottolinea che nessun datore può imporre, durante l’astensione, attività lavorativa:
- non retribuita,
- obbligatoria,
- sanzionabile sul piano disciplinare.
Un simile comportamento svuota l’essenza stessa dello sciopero, che consiste proprio nell’astensione totale dalla prestazione lavorativa.
La Corte evidenzia inoltre che l’azienda non ha neppure dimostrato che tali adempimenti fossero finalizzati alla tutela della propria produttività o alla salvaguardia degli impianti, cioè gli unici obiettivi legittimi che possono giustificare un intervento organizzativo durante uno sciopero (come chiarito da Corte Cost. n. 124/1962 e Cass. SS.UU. 711/1980).
- Danno alla produzione vs. danno alla produttività: un passaggio decisivo
Uno degli elementi più interessanti dell’ordinanza è la distinzione – ripresa dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità – tra:
- Danno alla produzione
È la normale conseguenza dello sciopero. È fisiologico, tutelato, accettabile.
- Danno alla produttività
È un danno strutturale e permanente, che compromette la possibilità dell’impresa di continuare ad operare e produrre nel futuro.
Solo quest’ultimo può giustificare interventi incisivi del datore durante l’astensione.
Nel caso di specie, i giudici accertano che la perdita degli incassi agli sportelli autostradali:
“rimaneva circoscritta nell’ambito delle fisiologiche conseguenze negative che lo sciopero è destinato a produrre”.
Pertanto, non vi era alcuna ragione legittima per imporre procedure che comprimessero la libertà dei lavoratori.
- La Cassazione respinge il ricorso: nessuna violazione dell’onere della prova
La società lamentava anche una presunta violazione dell’art. 2697 c.c., sostenendo che il giudice d’appello le avrebbe imposto di provare l’esistenza di soluzioni organizzative alternative.
La Corte demolisce facilmente questo motivo, chiarendo che:
- non si verte in un problema di riparto dell’onere della prova,
- la questione centrale non era la correttezza delle alternative possibili,
- ma il fatto che le procedure imposte violavano un diritto costituzionalmente garantito.
Di conseguenza, la censura è irrilevante.
- Il principio giuridico affermato dalla Cassazione
Dalla lettura sistemica dell’ordinanza emerge un principio chiaro e molto importante per tutto il diritto del lavoro:
Principio di diritto
Il datore di lavoro può adottare misure organizzative volte a limitare i danni derivanti dallo sciopero, ma tali misure sono legittime solo se non limitano, né direttamente né indirettamente, l’esercizio del diritto di sciopero individuale del lavoratore. Sono quindi antisindacali le disposizioni che impongano adempimenti pre o post sciopero tali da condizionare la libertà di adesione o da costituire attività lavorativa non retribuita durante l’astensione.
Questo principio trova applicazione in ogni settore e in ogni contesto in cui il datore di lavoro tenti di contrastare, anche solo indirettamente, l’efficacia di uno sciopero.
L’ordinanza 29740/2025 si inserisce nel solco della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, riaffermando con forza che:
- il diritto di sciopero è un diritto fondamentale della persona lavoratrice;
- le esigenze organizzative dell’impresa sono tutelate, ma entro confini ben precisi;
- qualsiasi misura che anticipi, condizioni, o svuoti l’esercizio dello sciopero è illegittima e antisindacale.
Si tratta di una decisione che non solo conferma un orientamento consolidato, ma che offre anche una guida pratica per imprese, sindacati e lavoratori sulla corretta gestione degli scioperi e delle procedure correlate.
Diritto di sciopero