Il Tribunale dà ragione ai ricorrenti: il Ministero ha sbagliato a non convocarli
Con la sentenza n. 1875/2025 pubblicata il 4 agosto, il TAR Sicilia – Sezione Seconda ha accolto il ricorso di 20 docenti siciliani idonei del concorso ordinario per il sostegno nella scuola secondaria di secondo grado (classe di concorso ADSS), stabilendo che l’Amministrazione scolastica ha agito illegittimamente nel pretermetterli rispetto agli aspiranti inseriti nelle GPS (Graduatorie Provinciali per le Supplenze).
Chi sono i ricorrenti?
I ricorrenti sono insegnanti che hanno superato tutte le prove del concorso ordinario bandito nel 2020 (D.D. n. 499/2020), risultando idonei ma non vincitori inizialmente. Tuttavia, grazie a una norma successiva (art. 47 comma 11 del D.L. 36/2022), sono stati successivamente equiparati ai vincitori, ottenendo l’inserimento a pieno titolo nella graduatoria di merito utilizzabile per le immissioni in ruolo.
Nonostante questo, nel 2024, l’Ufficio Scolastico Regionale per la Sicilia non li ha convocati per l’immissione in ruolo, preferendo attingere direttamente dalle GPS, in violazione della normativa vigente.
Cosa ha deciso il TAR Sicilia
Il TAR ha annullato tutti gli atti amministrativi impugnati (compresi decreti, avvisi e graduatorie di nomina), ritenendo fondati i motivi dei ricorrenti. Secondo il tribunale:
- La legge prevede che le immissioni in ruolo avvengano per il 50% dalle graduatorie di merito dei concorsi ordinari e per il 50% dalle graduatorie ad esaurimento.
- Le GPS possono essere utilizzate solo in modo residuale, cioè quando le graduatorie di merito e le GAE siano esaurite.
- I ricorrenti, essendo stati inseriti per legge nella graduatoria di merito del concorso ordinario, avevano pieno diritto a essere convocati prima di attingere alle GPS.
- L’Amministrazione ha violato il principio di meritocrazia e buon andamento, preferendo candidati che non avevano sostenuto alcun concorso.
Spiegazione giuridica semplificata
In parole semplici, la sentenza chiarisce che non si può saltare la graduatoria del concorso per chiamare chi è nelle GPS, a meno che non ci siano posti residui e la graduatoria di merito sia esaurita.
Il concorso ordinario è una procedura basata sul merito: chi supera le prove e viene inserito in graduatoria ha priorità assoluta sull’immissione in ruolo. Le GPS, invece, sono liste di supplenti, utilizzabili solo in via eccezionale.
La sentenza ribadisce che le regole del gioco devono essere rispettate: se ci sono docenti nella graduatoria del concorso, questi devono essere convocati prima di chi è nelle GPS.
Il punto centrale della sentenza: la tutela del merito
Il TAR pone l’accento su un principio fondamentale della pubblica amministrazione: la valorizzazione del merito.
❝ Il reclutamento dei docenti deve avvenire secondo i criteri stabiliti dalla legge, che privilegiano chi ha superato un concorso pubblico. ❞
Questo vale ancora di più quando, come in questo caso, i candidati idonei sono stati espressamente reinseriti nella graduatoria di merito da una norma di legge.
Perché è una sentenza importante?
Questa decisione del TAR Sicilia può avere ripercussioni a livello nazionale. Sono molti i casi simili in cui docenti idonei dei concorsi ordinari si sono visti scavalcati dagli iscritti alle GPS, perdendo così l’opportunità di ottenere un contratto a tempo indeterminato nonostante il superamento delle prove concorsuali.
La sentenza 1875/2025 rappresenta un precedente giuridico forte, che potrà essere utilizzato anche in altri ricorsi amministrativi promossi da docenti nella stessa situazione.