TAR Lazio, Sentenza n. 13960/2026: Il Sostegno Scolastico al 100% è un Diritto Incomprimibile

Con una pronuncia di assoluto rilievo per il panorama dell’inclusione scolastica italiana, il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quarta Bis), con la Sentenza n. 13960 del 31 luglio 2026, ha ribadito con forza che il diritto all’istruzione e all’integrazione degli alunni con disabilità grave non tollera compressioni di natura meramente organizzativa o finanziaria.

 

  1. Il quadro della controversia e i termini del ricorso

La vicenda traeva origine dal ricorso proposto dai genitori di un alunno frequentante il terzo anno della scuola secondaria di primo grado, affetto da disabilità grave ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge n. 104/1992, con un quadro clinico caratterizzato da compromissioni marcate dell’autonomia e delle funzioni cognitive. Nonostante la gravità della situazione accertata, l’Istituto Comprensivo e l’Ufficio Scolastico Regionale avevano assegnato al minore un quantitativo di 18 ore settimanali di sostegno (suddivise tra due docenti diversi), a fronte di un’offerta formativa complessiva di 28 ore effettive di frequenza settimanale.

I ricorrenti, hanno quindi impugnato il Verbale del GLO (Gruppo di Lavoro Operativo) e il Piano Educativo Individualizzato (PEI), chiedendo l’accertamento del diritto alla copertura integrale dell’orario scolastico (rapporto 1:1) e il risarcimento del danno esistenziale conseguente alle significative regressioni registrate nel percorso di crescita e apprendimento del minore.

 

  1. La demolizione del falso mito interpretativo: il rapporto 1:1 non è il CCNL

Uno degli aspetti più interessanti e dirompenti della sentenza risiede nella netta confutazione della tesi difensiva sostenuta dall’Amministrazione scolastica. L’amministrazione aveva tentato di giustificare la limitazione oraria sostenendo che l’espressione rapporto 1:1 indicasse semplicemente che un docente di sostegno è assegnato a un solo alunno entro il limite del proprio orario contrattuale di servizio (pari a 18 ore settimanali nella scuola secondaria di primo grado).

Il TAR del Lazio ha bollato tale ricostruzione come un “equivoco interpretativo”, chiarendo inequivocabilmente che:

Il rapporto 1:1 in ambito pedagogico e giuridico garantisce all’alunno con disabilità grave la copertura integrale dell’orario scolastico frequentato.

L’orario di servizio dei docenti (18 o 22 ore) attiene al piano contrattuale del lavoratore, ma non può tradursi in un tetto insuperabile o in un limite aprioristico che sacrifichi il diritto fondamentale all’istruzione dell’alunno disabile.

L’amministrazione ha l’obbligo di attivare i posti in deroga previsti dalla giurisprudenza costituzionale ogniqualvolta le esigenze connesse alla gravità della patologia richiedano un’assistenza continuativa e globale.

 

  1. Il nuovo art. 3 della Legge 104/1992 e il “sostegno intensivo”

I giudici amministrativi hanno fondato la propria decisione anche sulla lettura coordinata del nuovo impianto normativo introdotto dal D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, che ha profondamente riformato l’art. 3 della Legge n. 104 del 1992. La riforma ha sostituito il concetto di “persona handicappata” con quello di “persona con disabilità avente diritto ai sostegni”, tipizzando espressamente il concetto di “sostegno intensivo”.

 

Ai sensi del nuovo comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 104/1992, qualora la compromissione riduca l’autonomia personale al punto da rendere necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale, il sostegno assume necessariamente carattere intensivo. Ciò determina una priorità assoluta nei programmi e negli interventi dei servizi pubblici, rendendo illegittimo qualsiasi provvedimento che assegni un monte ore inadeguato rispetto al profilo di funzionamento ICF dell’alunno.

 

Principio cardine: Richiamando i capisaldi della giurisprudenza costituzionale (in particolare le sentenze n. 80/2010, n. 275/2016 e la recente n. 121/2025), il TAR conferma che il diritto all’istruzione e all’integrazione del disabile è un diritto incomprimibile. Non è l’equilibrio di bilancio a condizionare la doverosa erogazione della prestazione, bensì è la garanzia dei diritti costituzionali primari a imporre al bilancio e all’amministrazione la necessaria copertura finanziaria e organizzativa.

 

  1. La condanna al risarcimento del danno esistenziale

Oltre all’annullamento degli atti impugnati (PEI e verbale GLO), il TAR del Lazio ha accolto la domanda risarcitoria formulata dai ricorrenti. Rilevato il carattere non scusabile della colpa dell’amministrazione – resa palese sia dalla chiarezza del quadro normativo sia dall’avvenuta integrazione spontanea delle ore disposta a seguito dell’ordinanza cautelare – il Tribunale ha esaminato la sussistenza del pregiudizio alla vita di relazione.

 

In linea con la giurisprudenza del Consiglio di Stato (sent. n. 2023/2017), il danno esistenziale non può essere presunto in re ipsa per la mera violazione della norma, ma richiede la prova concreta del pregiudizio. Nel caso di specie, la documentazione clinica e le valutazioni psicodiagnostiche (in particolare la scala Leiter e le relazioni ASL) hanno evidenziato una significativa regressione e un grave impatto sul progetto di vita dell’alunno, direttamente riconducibili alla mancata fruizione delle spettanti ore di sostegno.

Applicando i criteri equitativi di cui all’art. 1226 c.c., il Collegio ha condannato in solido il Ministero dell’Istruzione e l’Istituto scolastico al pagamento della somma di € 2.500,00 a titolo risarcitorio, oltre alla rifusione delle spese di lite liquidate in € 2.000,00, rimborso del contributo unificato e accessori di legge.

La Sentenza n. 13960/2026 rappresenta un monito inequivocabile per i Dirigenti Scolastici e per gli Uffici Scolastici Regionali: la programmazione degli organici di fatto non può prescindere dalle reali e certificate esigenze degli alunni con disabilità grave. I dirigenti hanno il dovere di attivare tempestivamente le richieste di posti in deroga sin dalla fase di ricognizione preventiva, scongiurando contenziosi che, oltre a violare i diritti costituzionali dei minori, espongono le amministrazioni a pesanti condanne risarcitorie.

 

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