Cassazione: il DSGA che si appropria di fondi della scuola risponde di peculato. La doppia firma con il dirigente non elimina la responsabilità.

La Corte di Cassazione torna ad affrontare uno dei temi più delicati della gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche: la responsabilità del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) nella gestione delle risorse economiche della scuola.

Con la sentenza penale n. 24689 dell’11 giugno 2026, la Sesta Sezione Penale conferma la condanna di un DSGA e di una consulente esterna coinvolti nell’appropriazione indebita di fondi appartenenti ad un istituto comprensivo, ribadendo alcuni principi destinati ad avere un impatto significativo sull’intero sistema scolastico.

La decisione assume particolare rilevanza perché chiarisce definitivamente i rapporti tra il ruolo del dirigente scolastico e quello del DSGA nella gestione finanziaria delle istituzioni scolastiche, fornendo un’importante interpretazione del Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129, che disciplina la gestione amministrativo-contabile delle scuole.

I fatti

La vicenda trae origine da una serie di pagamenti effettuati nel corso degli anni 2021 e 2022.

Secondo quanto accertato nei giudizi di merito e definitivamente confermato dalla Cassazione, il DSGA aveva disposto numerosi bonifici in proprio favore e a favore di una consulente esterna incaricata in passato della formazione del personale scolastico.

L’importo complessivamente sottratto ammontava a circa 12.784 euro per il DSGA e 14.189 euro per la consulente.

Il meccanismo fraudolento era particolarmente sofisticato.

Dopo che il sistema informatico della scuola aveva generato i mandati di pagamento e la banca aveva eseguito i bonifici, il database del software gestionale veniva modificato sostituendo i reali beneficiari con nominativi fittizi, così da occultare l’effettiva destinazione delle somme.

L’indagine ha inoltre accertato che soltanto una minima parte dei compensi poteva ritenersi effettivamente spettante alle imputate, mentre la restante parte era del tutto priva di titolo giustificativo oppure enormemente sproporzionata rispetto alle prestazioni eventualmente svolte.

Il punto centrale della difesa: non peculato ma truffa

Il principale motivo di ricorso proposto dal DSGA riguardava la qualificazione giuridica del fatto.

La difesa sosteneva che il reato non dovesse essere qualificato come peculato, previsto dall’articolo 314 del Codice Penale, bensì come truffa aggravata.

L’argomentazione si fondava principalmente sul contenuto del D.I. n. 129/2018, secondo il quale la responsabilità della gestione delle risorse finanziarie spetta al dirigente scolastico.

Secondo questa ricostruzione:

  • il DSGA svolgerebbe esclusivamente attività tecnico-esecutive;
  • i mandati di pagamento richiedono comunque la firma del dirigente scolastico;
  • l’effettiva disponibilità del denaro sarebbe quindi attribuita soltanto al dirigente.

Da ciò la conclusione difensiva: il DSGA avrebbe semplicemente indotto in errore il dirigente scolastico, realizzando quindi una truffa e non un’appropriazione di denaro già nella propria disponibilità.

La risposta della Cassazione

La Suprema Corte respinge integralmente questa impostazione.

I giudici ricordano innanzitutto il consolidato orientamento della giurisprudenza secondo cui la distinzione tra peculato e truffa aggravata dipende da un elemento fondamentale.

Nel peculato il pubblico ufficiale possiede già il denaro in ragione del proprio ufficio e gli eventuali artifici servono soltanto ad occultare l’appropriazione.

Nella truffa, invece, gli artifici e i raggiri sono necessari proprio per ottenere il possesso del denaro che l’agente non aveva.

Secondo la Cassazione, nel caso del DSGA il requisito della disponibilità del denaro è pienamente presente.

La circostanza che il procedimento di pagamento richieda anche la firma del dirigente scolastico non elimina infatti la disponibilità qualificata del DSGA sulle somme pubbliche.

La Corte richiama un proprio precedente del 2023, ribadendo che, quando la normativa prevede una gestione congiunta del denaro pubblico mediante la partecipazione di più soggetti, ciascuno di essi conserva una disponibilità diretta delle risorse.

La doppia firma costituisce esclusivamente un meccanismo di controllo reciproco e non esclude affatto la cosiddetta “codetenzione” del denaro pubblico.

Il D.I. n. 129/2018 non esclude la responsabilità del DSGA

Uno dei passaggi più interessanti della sentenza riguarda proprio l’interpretazione del regolamento di contabilità delle istituzioni scolastiche.

La Corte osserva che il dirigente scolastico esercita certamente le funzioni di indirizzo e di gestione generale delle risorse finanziarie previste dagli articoli 3, 11, 15 e 16 del D.I. n. 129/2018.

Ciò non significa, però, che il DSGA sia estraneo alla disponibilità materiale e giuridica del denaro.

Anzi, proprio il potere di sottoscrivere digitalmente i mandati di pagamento e di operare all’interno del sistema gestionale dimostra che il DSGA dispone direttamente delle risorse economiche della scuola nell’ambito delle proprie funzioni.

Di conseguenza, l’appropriazione di tali somme integra il delitto di peculato.

Irrilevante il mancato controllo del dirigente scolastico

La sentenza affronta anche un’altra questione molto frequente nella pratica amministrativa.

La difesa aveva sostenuto che il dirigente scolastico avrebbe dovuto effettuare controlli più accurati prima di firmare i mandati di pagamento.

Anche questo argomento viene respinto.

La Cassazione afferma con chiarezza che l’eventuale superficialità dei controlli non elimina né attenua la responsabilità penale del pubblico ufficiale che si appropria del denaro.

Il sistema della doppia firma rappresenta uno strumento di verifica, ma il suo mancato funzionamento non modifica la natura del rapporto che il DSGA intrattiene con le risorse pubbliche.

In altri termini, il controllo omesso dal dirigente scolastico non trasforma un peculato in una truffa.

L’occultamento successivo dimostra il dolo

Altro profilo affrontato dalla Suprema Corte riguarda l’elemento soggettivo del reato.

La difesa aveva sostenuto che il successivo inserimento di nominativi fittizi nel programma gestionale non potesse essere utilizzato per dimostrare il dolo iniziale.

La Cassazione, invece, ritiene perfettamente logico il ragionamento seguito dai giudici di merito.

L’alterazione dei dati informatici, pur essendo successiva all’incasso delle somme, rappresenta infatti un forte indice della preordinazione dell’intera condotta e conferma la volontà di occultare un’appropriazione già programmata.

Si tratta quindi di un elemento indiziario pienamente utilizzabile per dimostrare la coscienza e volontà dell’illecito.

Nessuna autoliquidazione è consentita

La sentenza richiama inoltre un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità.

Anche nell’ipotesi in cui il dipendente ritenga di vantare crediti nei confronti dell’amministrazione, non è mai consentita un’autoliquidazione delle somme.

I compensi spettanti al personale scolastico devono essere preventivamente autorizzati secondo le procedure previste dalla normativa contabile.

L’appropriazione autonoma di denaro pubblico, anche qualora parte delle somme fosse effettivamente dovuta, integra comunque il reato quando manca un valido titolo autorizzativo oppure gli importi risultano manifestamente eccedenti rispetto a quelli spettanti.

La responsabilità della consulente esterna

La Corte conferma anche la condanna della consulente esterna.

Pur non rivestendo la qualifica di pubblico ufficiale, la donna risponde a titolo di concorso nel reato di peculato ai sensi dell’articolo 110 del Codice Penale.

Per la Cassazione è sufficiente che il concorrente abbia fornito un contributo causale alla realizzazione dell’illecito e fosse consapevole della qualifica pubblicistica del DSGA e dell’origine pubblica delle somme.

Le ricadute pratiche per le scuole

La sentenza rappresenta un importante punto di riferimento per tutte le istituzioni scolastiche.

Dal provvedimento emergono alcuni principi destinati ad orientare la futura giurisprudenza:

  1. il DSGA dispone delle risorse finanziarie della scuola anche quando il sistema prevede la firma congiunta del dirigente scolastico;
  2. la doppia firma costituisce uno strumento di controllo reciproco e non elimina la disponibilità qualificata del denaro pubblico;
  3. l’appropriazione di fondi scolastici integra il reato di peculato e non quello di truffa;
  4. eventuali omissioni nei controlli del dirigente scolastico non escludono la responsabilità penale dell’autore dell’appropriazione;
  5. nessun dipendente pubblico può procedere autonomamente all’autoliquidazione di compensi ritenuti spettanti.

La decisione conferma quindi un orientamento particolarmente rigoroso nella tutela delle risorse economiche destinate al funzionamento delle istituzioni scolastiche e rafforza il principio secondo cui la gestione del denaro pubblico richiede il rispetto assoluto delle procedure previste dalla legge.

La sentenza integrale della Corte di Cassazione n. 24689 dell’11 giugno 2026 è disponibile gratuitamente nella sezione Archivio-Giurisprudenza del nostro sito. Per scaricarla è sufficiente effettuare la registrazione gratuita al sito, senza alcun costo, così da poter consultare l’intero provvedimento e l’ampio patrimonio documentale messo a disposizione dei lettori.