Tassa Brunetta sugli stipendi di Docenti e ATA – cos’è, come funziona e quanto incide davvero

Tra le trattenute più discusse nel mondo della scuola figura la cosiddetta “tassa Brunetta”, un meccanismo introdotto ormai più di quindici anni fa ma che continua ancora oggi a suscitare polemiche tra docenti e personale ATA.

Si tratta, in sostanza, di una riduzione economica applicata ai dipendenti pubblici nei primi dieci giorni di assenza per malattia.

 

Origine della norma

La misura nasce dall’articolo 71 del Decreto Legge n. 112 del 25 giugno 2008, poi convertito nella Legge n. 133/2008, su proposta dell’allora Ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta.

L’obiettivo dichiarato era quello di contrastare l’assenteismo nel pubblico impiego, riducendo le cosiddette “assenze strategiche” — quelle brevi e frequenti — che rappresentavano un costo rilevante per lo Stato.

In cosa consiste la trattenuta

Durante i primi dieci giorni di ogni episodio di malattia, il dipendente pubblico, compresi insegnanti e personale ATA, subisce una decurtazione di alcune voci accessorie dello stipendio.

In pratica, il lavoratore continua a percepire la parte fissa della retribuzione, ma non riceve le indennità accessorie, cioè quelle voci legate a funzioni aggiuntive o incentivi economici.

Da qui l’appellativo “tassa Brunetta”: pur non essendo una vera tassa, riduce concretamente lo stipendio di chi si assenta per malattia, anche in presenza di certificati regolari.

 

Voci soggette a riduzione

Ecco cosa viene decurtato nei primi 10 giorni di malattia:

  • Retribuzione Professionale Docenti (RPD) per gli insegnanti;
  • Compenso Individuale Accessorio (CIA) per il personale ATA;
  • Ore eccedenti su spezzoni di cattedra (voce codice NoiPA 692).

Restano invece invariati:

  • Lo stipendio base tabellare;
  • L’indennità di vacanza contrattuale;
  • Le ore eccedenti istituzionali o alternative all’insegnamento della religione cattolica.

In altre parole, solo la componente fissa e contrattuale dello stipendio è garantita, mentre tutto ciò che rientra nei compensi accessori viene temporaneamente escluso.

 

Quanto si perde: esempi di decurtazione

La riduzione può variare a seconda del ruolo e dell’anzianità di servizio, ma gli effetti si fanno comunque sentire.

Ecco una stima orientativa della perdita economica nei primi dieci giorni di malattia:

Quando la decurtazione non si applica

L’articolo 71 del DL 112/2008 prevede alcune eccezioni in cui la trattenuta non può essere applicata.

Il lavoratore riceve quindi l’intero trattamento economico, senza alcuna perdita, nei seguenti casi:

  • Infortunio sul lavoro o malattia riconosciuta come di servizio;
  • Ricovero ospedaliero o day hospital;
  • Patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
  • Malattie causate da vaccinazioni, oppure legate a donazioni di sangue o midollo osseo.

In tali circostanze, la malattia non è soggetta a sospetto di abuso e lo Stato garantisce il mantenimento integrale della retribuzione.

 

Le finalità e le critiche alla “tassa Brunetta”

Secondo il legislatore, questa misura doveva:

  1. Ridurre le assenze brevi e ricorrenti dei dipendenti pubblici;
  2. Responsabilizzare i lavoratori sull’utilizzo del diritto alla malattia;
  3. Contenere la spesa pubblica legata all’assenteismo.

Tuttavia, con il passare degli anni, la tassa Brunetta è stata oggetto di forti critiche, soprattutto nel comparto scuola, dove il rischio di contagio e lo stress professionale sono elevati.

Molti docenti e ATA ritengono infatti ingiusto essere penalizzati per malattie reali e certificate, e denunciano che la norma finisca per colpire chi si ammala davvero, invece di scoraggiare i comportamenti scorretti.

 

La cosiddetta “tassa Brunetta” resta dunque un provvedimento controverso: nata per contrastare l’assenteismo, ha finito per generare malcontento tra lavoratori che ogni giorno garantiscono il funzionamento delle scuole.

In un contesto dove il benessere del personale educativo è essenziale per la qualità del sistema scolastico, molti sindacati chiedono da tempo una revisione della norma, in modo da bilanciare il principio di responsabilità con quello di equità.