Ordinanza Cassazione n. 25519/2025: il Dirigente Scolastico può irrogare la sanzione della multa

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25519 del 17 settembre 2025, è tornata a pronunciarsi su un tema molto importante per il mondo della scuola: le competenze disciplinari del Dirigente Scolastico nei confronti del personale ATA.

Il caso riguarda un collaboratore scolastico, che aveva impugnato la sanzione disciplinare a lui comminata dal Dirigente Scolastico del Liceo Statale “Niccolò Machiavelli” di Roma. La sanzione consisteva in una multa pari a quattro ore di retribuzione, irrogata a seguito di contestazioni di insubordinazione e mancato rispetto delle disposizioni di servizio.

La vicenda processuale

  1. Il Tribunale di primo grado aveva rigettato il ricorso del lavoratore.
  2. La Corte d’Appello di Roma aveva confermato la decisione, ritenendo legittima la sanzione.
  3. Il dipendente aveva quindi fatto ricorso in Cassazione sollevando ben otto motivi di impugnazione, tra cui:
  • incompetenza del Dirigente Scolastico a infliggere la multa;
  • violazione del diritto di difesa per mancato rinvio dell’audizione;
  • assenza di codice disciplinare affisso;
  • illegittimità dell’assegnazione ad altro plesso scolastico;
  • insalubrità dei luoghi di lavoro;
  • sproporzione della sanzione.

La decisione della Cassazione

La Suprema Corte ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la legittimità della sanzione disciplinare. Vediamo i punti principali:

  1. Competenza del Dirigente Scolastico

La Cassazione ha chiarito che il Dirigente Scolastico è pienamente competente a irrogare la multa, in base all’art. 55-bis del D.Lgs. 165/2001 e all’art. 94 del CCNL Scuola, che attribuiscono al dirigente il potere di comminare:

* rimprovero verbale,

* rimprovero scritto,

* multa.

La multa, essendo una sanzione intermedia tra il semplice richiamo e la sospensione dal servizio, rientra quindi tra quelle che il dirigente può legittimamente infliggere.

  1. Comunicazioni via PEC

La Corte ha confermato che la contestazione e la successiva irrogazione della sanzione possono essere validamente trasmesse tramite PEC, anche se i documenti originari sono cartacei e scansionati.

  1. Diritto di difesa

Il lavoratore sosteneva di non aver potuto difendersi perché malato nel giorno fissato per l’audizione. La Cassazione ha chiarito che solo il dipendente può chiedere il rinvio dell’audizione per giustificato motivo, non il suo avvocato o il sindacato. Nel caso concreto, tale richiesta non era stata fatta correttamente.

  1. Codice disciplinare

Il ricorrente lamentava l’assenza di affissione del codice disciplinare. La Corte ha respinto anche questo motivo, rilevando che il regolamento disciplinare era pubblicato sul sito web dell’istituto: modalità considerata valida e conforme alla legge.

  1. Assegnazione ad altro plesso

La Cassazione ha dichiarato inammissibile la censura: non può infatti riesaminare le valutazioni di merito già fatte dalla Corte d’Appello, che aveva accertato la corretta comunicazione dell’assegnazione.

  1. Insalubrità dei luoghi di lavoro

Il lavoratore rifiutava di prestare servizio nel plesso di Via Giovanni da Procida sostenendo che fosse insalubre. La Cassazione ha però ribadito che:

* il rifiuto di prendere servizio configura insubordinazione;

* la responsabilità del datore di lavoro in tema di sicurezza non esclude l’obbligo del dipendente di adempiere, salvo provare un effettivo danno alla salute (cosa non avvenuta in questo caso).

  1. Proporzionalità della sanzione

Infine, la Cassazione ha giudicato inammissibile la doglianza sulla sproporzione della multa. La valutazione di proporzionalità spetta al giudice di merito, e se adeguatamente motivata non è sindacabile in Cassazione.

Cosa significa questa ordinanza per il mondo della scuola

L’ordinanza n. 25519/2025 conferma un principio importante:

il Dirigente Scolastico ha il potere di irrogare direttamente sanzioni disciplinari di entità lieve e media (fino alla multa), senza bisogno dell’intervento dell’Ufficio Scolastico Regionale.

Per il personale ATA (ma anche per i docenti nei casi previsti), questo significa che:

  1. le contestazioni disciplinari possono arrivare direttamente dal Dirigente Scolastico;
  2. le difese vanno esercitate in modo puntuale e formale (il dipendente deve essere parte attiva, non solo il legale o il sindacato);
  3. la pubblicazione online del codice disciplinare è sufficiente per la validità del procedimento.

Con questa decisione, la Cassazione ribadisce la centralità del Dirigente Scolastico come datore di lavoro pubblico dotato di poteri disciplinari effettivi.

Il personale scolastico deve quindi prestare particolare attenzione nel rispetto delle disposizioni di servizio, sapendo che il dirigente ha piena facoltà di intervenire con richiami, sanzioni scritte e multe.

L’ordinanza n. 25519/2025 diventa così un riferimento fondamentale per tutti i procedimenti disciplinari in ambito scolastico.

 

Corte Suprema di Cassazione – Ordinanza n. 25519 del 17/09/2025

Pubblico impiego – sanzioni disciplinari