Bocciatura, BES e PDP: il Consiglio di Stato delimita le responsabilità della scuola. La diagnosi successiva non rende illegittima la non ammissione

Con la sentenza n. 4955 del 22 giugno 2026, il Consiglio di Stato affronta uno dei temi più delicati del diritto scolastico contemporaneo: il rapporto tra valutazione degli apprendimenti, comportamento dell’alunno, Bisogni Educativi Speciali (BES) e obblighi della scuola nell’attivazione delle misure di inclusione.

La pronuncia assume particolare rilievo perché chiarisce un principio destinato ad avere importanti ricadute nella gestione del contenzioso scolastico: la scuola non può essere ritenuta responsabile per la mancata predisposizione di un Piano Didattico Personalizzato (PDP) quando gli elementi clinici idonei a giustificare tale intervento emergono soltanto dopo la conclusione dell’anno scolastico e non sono stati tempestivamente portati a conoscenza dell’istituzione scolastica.

Si tratta di una decisione che conferma un orientamento ormai consolidato della giurisprudenza amministrativa: il giudice non sostituisce la propria valutazione a quella del Consiglio di classe, ma verifica esclusivamente la legittimità del procedimento e l’assenza di evidenti vizi di logicità, ragionevolezza o istruttoria.

Il caso

La vicenda riguarda una studentessa della scuola secondaria di primo grado non ammessa alla classe successiva al termine dell’anno scolastico 2024/2025.

La decisione del Consiglio di classe era fondata su un quadro complessivamente negativo caratterizzato da:

* cinque insufficienze;

* due gravi insufficienze;

* voto di comportamento pari a cinque decimi;

* numerose annotazioni disciplinari e provvedimenti adottati nel corso dell’anno.

La famiglia impugnava il provvedimento davanti al TAR Veneto sostenendo che la scuola non avesse adeguatamente considerato le difficoltà della studentessa, successivamente ricondotte ad un disturbo riconducibile ad un Bisogno Educativo Speciale.

Secondo la ricorrente, l’istituto avrebbe dovuto riconoscere autonomamente il BES e predisporre un Piano Didattico Personalizzato, evitando così l’aggravarsi delle difficoltà sia sul piano didattico sia su quello disciplinare.

Il TAR aveva respinto il ricorso e la controversia è quindi approdata davanti al Consiglio di Stato.

Il voto di comportamento resta una valutazione autonoma

Uno degli aspetti più interessanti della decisione riguarda il voto di comportamento.

La famiglia sosteneva che le numerose sanzioni disciplinari fossero il risultato di una insufficiente comprensione delle reali difficoltà della studentessa e che la scuola avesse omesso un’adeguata istruttoria, limitandosi ad una valutazione generica dei fatti.

Il Consiglio di Stato respinge integralmente questa ricostruzione.

Dagli atti emerge infatti un quadro documentale estremamente articolato composto da annotazioni, richiami disciplinari, colloqui con la famiglia e continui interventi educativi che dimostrano come il comportamento dell’alunna sia stato costantemente monitorato nel corso dell’intero anno scolastico.

Per i giudici amministrativi, pertanto, non può parlarsi né di difetto di istruttoria né di violazione del principio di proporzionalità.

La valutazione del comportamento viene ritenuta pienamente motivata e conforme alla discrezionalità tecnica spettante al Consiglio di classe.

Il principio dell’atto plurimotivato

Di particolare interesse è anche il richiamo al principio dell’atto amministrativo plurimotivato.

La non ammissione era infatti fondata su due autonome ragioni:

* insufficiente profitto;

* valutazione negativa del comportamento.

Il TAR aveva ritenuto sufficiente verificare la legittimità di una sola delle due motivazioni, considerando superfluo approfondire le contestazioni relative agli apprendimenti.

Il Consiglio di Stato conferma questa impostazione.

Una volta riconosciuta la piena legittimità del voto di comportamento, viene meno qualsiasi interesse ad approfondire le ulteriori censure riguardanti il profitto scolastico, poiché una motivazione valida è già sufficiente a sorreggere l’intero provvedimento.

Si tratta di un’applicazione lineare del consolidato principio secondo cui un provvedimento amministrativo sorretto da motivazioni autonome resta legittimo anche qualora una delle altre motivazioni venga meno.

BES e PDP: quando nasce davvero l’obbligo della scuola?

Il cuore della sentenza riguarda però il tema dell’inclusione scolastica.

La famiglia sosteneva che la scuola avrebbe dovuto riconoscere autonomamente la presenza di un Bisogno Educativo Speciale e predisporre un PDP ai sensi della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012.

Secondo il Consiglio di Stato, tuttavia, questa tesi non trova riscontro nei fatti.

Dagli atti processuali emerge infatti che l’istituto:

* aveva convocato più volte la madre;

* aveva segnalato le difficoltà comportamentali;

* aveva suggerito di rivolgersi allo psicologo scolastico;

* aveva attivato attività di tutoring individuale;

* aveva proposto specifici laboratori educativi, ai quali la studentessa non aveva aderito.

La relazione specialistica contenente il riferimento al disturbo (misofonia) venne però acquisita soltanto il 30 giugno 2025, cioè dopo la conclusione dell’anno scolastico e dopo la comunicazione della non ammissione.

Ancora più significativo è il rilievo contenuto nella motivazione della sentenza: tale documentazione non fu neppure trasmessa alla scuola durante l’anno scolastico

Per questa ragione il Consiglio di Stato afferma che l’istituto non poteva essere ritenuto inadempiente rispetto ad un obbligo fondato su elementi clinici dei quali non aveva alcuna conoscenza.

La scuola deve attivarsi, ma entro i limiti della conoscibilità

La decisione non ridimensiona affatto il ruolo dell’inclusione scolastica.

Al contrario, ribadisce un principio molto importante.

La scuola è certamente tenuta ad attivare tutte le misure previste dalla normativa in materia di inclusione quando emergano elementi oggettivi che consentano di individuare un possibile bisogno educativo speciale.

Tale obbligo trova fondamento, tra l’altro:

* nella Legge 5 febbraio 1992, n. 104;

* nel D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 62, relativo alla valutazione degli alunni;

* nella Direttiva MIUR 27 dicembre 2012 sui Bisogni Educativi Speciali;

* nella Circolare Ministeriale n. 8 del 6 marzo 2013, che disciplina gli strumenti di intervento per gli alunni con BES.

La sentenza, però, precisa un limite fondamentale.

L’obbligo di predisporre un PDP presuppone che la scuola disponga di elementi sufficienti per poter formulare una valutazione educativa consapevole.

Non può invece pretendersi che l’istituzione scolastica ricostruisca autonomamente situazioni cliniche ancora sconosciute, né che sia chiamata a rispondere di diagnosi formulate soltanto successivamente.

Il ruolo della famiglia

Un altro passaggio della decisione merita particolare attenzione.

Il Consiglio di Stato valorizza il principio della leale collaborazione tra scuola e famiglia.

La documentazione processuale dimostra infatti che l’istituto aveva ripetutamente coinvolto i genitori nel tentativo di affrontare le criticità emerse durante l’anno scolastico.

Solo a conclusione dell’anno, tuttavia, la famiglia si è rivolta ad una specialista ottenendo la relazione medica poi utilizzata nel giudizio amministrativo.

Il messaggio della sentenza è chiaro: l’inclusione scolastica è un percorso condiviso che richiede collaborazione reciproca.

La scuola ha precisi obblighi di osservazione, ascolto e intervento, ma la famiglia è chiamata a mettere tempestivamente a disposizione tutte le informazioni utili per consentire l’adozione degli strumenti previsti dalla normativa.

Le ricadute pratiche per le istituzioni scolastiche

La sentenza offre indicazioni operative molto importanti ai dirigenti scolastici e ai Consigli di classe.

In particolare conferma l’importanza di:

* documentare costantemente colloqui, segnalazioni e interventi educativi;

* verbalizzare le iniziative poste in essere nei confronti dell’alunno;

* mantenere un dialogo continuo con la famiglia;

* motivare accuratamente le deliberazioni di scrutinio;

* distinguere chiaramente la valutazione del comportamento da quella degli apprendimenti.

Una corretta tracciabilità dell’attività svolta costituisce infatti la migliore tutela dell’istituzione scolastica anche in sede giudiziaria.

La sentenza del Consiglio di Stato n. 4955 del 22 giugno 2026 rappresenta un ulteriore tassello nell’evoluzione della giurisprudenza in materia di valutazione scolastica, inclusione e Bisogni Educativi Speciali. La decisione offre indicazioni di grande interesse per dirigenti scolastici, docenti, famiglie e professionisti del diritto scolastico, contribuendo a delineare con maggiore precisione i confini degli obblighi dell’istituzione scolastica e il corretto rapporto di collaborazione con le famiglie. Il testo integrale della sentenza è disponibile per il download gratuito nella sezione “Archivio – Giurisprudenza” di InternetScuola, dove è possibile consultare e scaricare anche numerose altre pronunce di interesse per il mondo della scuola e dell’istruzione.