Con la sentenza n. 3959 del 6 luglio 2026, il Tribunale di Firenze torna ad affrontare uno dei temi più delicati del diritto scolastico: la responsabilità dell’istituzione scolastica per gli infortuni subiti dagli alunni durante l’orario delle lezioni. La decisione assume particolare rilievo perché ribadisce un principio consolidato della giurisprudenza di legittimità: la scuola non risponde automaticamente di ogni danno verificatosi all’interno dei propri locali, ma soltanto quando sia accertato un inadempimento degli obblighi di vigilanza e protezione gravanti sull’amministrazione scolastica.
La vicenda trae origine da un episodio avvenuto nel febbraio 2019 all’interno di una scuola primaria della provincia di Firenze. Durante la ricreazione, una bambina di nove anni si era scontrata accidentalmente con una compagna di classe. Secondo la ricostruzione dei genitori, l’urto avrebbe provocato la rottura di due incisivi, con conseguente richiesta di risarcimento nei confronti del Ministero dell’Istruzione per una somma superiore a 19 mila euro.
I genitori sostenevano che il semplice verificarsi dell’incidente durante l’orario scolastico fosse sufficiente a fondare la responsabilità dell’amministrazione, sia ai sensi dell’articolo 1218 del Codice civile, relativo alla responsabilità contrattuale, sia ai sensi dell’articolo 2048 del Codice civile, concernente la responsabilità per fatto degli allievi. La difesa ministeriale, al contrario, contestava sia la ricostruzione dei fatti sia l’esistenza di una condotta negligente da parte del personale scolastico, sostenendo che l’evento fosse stato del tutto accidentale e imprevedibile.
Il rapporto scuola-alunno come fonte di responsabilità contrattuale
Uno degli aspetti più interessanti della sentenza riguarda il richiamo alla consolidata elaborazione della Corte di Cassazione in materia di responsabilità scolastica. Il Tribunale ricorda che l’ammissione dell’alunno a scuola determina la nascita di un vero e proprio rapporto giuridico qualificato tra istituzione scolastica e studente. Da tale rapporto deriva un obbligo di protezione e vigilanza che impone alla scuola di garantire la sicurezza dell’alunno durante tutte le attività scolastiche, comprese quelle ricreative.
La responsabilità della scuola viene quindi inquadrata prevalentemente nell’ambito dell’articolo 1218 del Codice civile. Ciò significa che, una volta dimostrato che l’evento si è verificato durante il tempo scuola, spetta all’istituzione scolastica provare che il danno sia stato determinato da una causa non imputabile alla propria organizzazione o alla condotta degli insegnanti. Tuttavia, il giudice precisa che l’alunno danneggiato non è esonerato dall’onere di provare il fatto storico, le concrete modalità dell’accaduto e il nesso causale tra l’evento e il danno lamentato.
Si tratta di un passaggio di particolare importanza pratica. Troppo spesso si ritiene che la scuola debba rispondere automaticamente di qualsiasi incidente verificatosi durante l’orario scolastico. La sentenza conferma invece che il sistema della responsabilità civile richiede sempre la dimostrazione degli elementi costitutivi della domanda risarcitoria.
La prova del caso fortuito e dell’evento imprevedibile
Nel ricostruire il quadro normativo, il Tribunale ribadisce un altro principio ormai consolidato: la scuola può liberarsi dalla responsabilità dimostrando che il fatto è stato determinato da un evento imprevedibile e inevitabile, cioè da un caso fortuito. L’insegnante deve dimostrare che, anche adottando la normale diligenza richiesta dal proprio ruolo, non avrebbe potuto prevedere o impedire il verificarsi dell’evento dannoso.
L’accertamento deve essere effettuato tenendo conto delle circostanze concrete: età degli alunni, caratteristiche dell’ambiente scolastico, tipologia dell’attività svolta e modalità organizzative adottate dalla scuola. In particolare, quanto più gli alunni sono piccoli, tanto maggiore sarà il livello di vigilanza richiesto al personale scolastico.
Le testimonianze e la ricostruzione dei fatti
Nel caso esaminato dal Tribunale di Firenze, l’istruttoria ha evidenziato una situazione molto diversa da quella prospettata dagli attori.
Le testimonianze raccolte hanno infatti confermato che le bambine stavano svolgendo una normale attività ricreativa sotto la sorveglianza di due insegnanti. Non emergevano situazioni di pericolo, comportamenti aggressivi, giochi rischiosi o corse incontrollate. Lo scontro sarebbe avvenuto in modo improvviso e accidentale, probabilmente a seguito di un movimento inatteso della compagna di gioco.
Particolarmente significativo è il fatto che le insegnanti presenti abbiano riferito di non aver osservato sanguinamenti, caduta di denti o manifestazioni immediate di particolare gravità. Una delle docenti ha ricordato che la bambina aveva proseguito normalmente le attività della giornata, partecipando anche alla mensa e alle altre attività scolastiche senza evidenti difficoltà.
Secondo il giudice, tali elementi dimostrano che l’evento si è verificato durante una normale situazione di gioco e che non erano presenti segnali che avrebbero imposto un intervento diverso da parte del personale scolastico. Per questa ragione non è stato individuato alcun difetto organizzativo né alcuna omissione nell’attività di vigilanza.
Il problema decisivo: la mancanza della prova del nesso causale
L’aspetto probabilmente più interessante della decisione riguarda però il tema della prova del danno.
Il Tribunale osserva che la documentazione prodotta dai genitori non consentiva di accertare con certezza né la natura delle lesioni né il collegamento causale tra l’urto e il successivo deterioramento degli incisivi. Non risultavano accessi al pronto soccorso immediatamente successivi all’incidente, né fotografie che documentassero lo stato dei denti prima e dopo l’evento. Inoltre, la comunicazione formale alla scuola era stata effettuata soltanto circa un mese dopo l’accaduto.
Le difficoltà probatorie sono state ulteriormente aggravate dalle conclusioni della consulenza tecnica d’ufficio. Il consulente nominato dal Tribunale ha infatti evidenziato l’impossibilità di verificare retrospettivamente l’esistenza della lesione e di stabilire il nesso causale tra il trauma denunciato e i danni dentali lamentati, anche a causa dei successivi interventi terapeutici e della mancanza di adeguata documentazione clinica.
Inoltre, dagli atti emergeva la presenza di una condizione dentale preesistente, definita come “amelogenesi imperfetta”, circostanza che rendeva ancora più complesso attribuire con certezza il deterioramento degli incisivi al solo episodio verificatosi a scuola.
Per il giudice, quindi, non è stata raggiunta la prova del nesso causale richiesta dall’articolo 2697 del Codice civile, elemento indispensabile per il riconoscimento del risarcimento.
Il richiamo alla Cassazione: non basta che l’infortunio avvenga a scuola
La sentenza richiama espressamente la recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 33392 del 21 dicembre 2025, secondo cui, nelle controversie relative agli infortuni scolastici, non è sufficiente dimostrare che il fatto sia avvenuto durante l’orario delle lezioni. È necessario provare le concrete modalità dell’accadimento e la riconducibilità del danno alla responsabilità dell’istituto scolastico.
Il Tribunale richiama inoltre la giurisprudenza che esclude la responsabilità della scuola quando il danno derivi da un gesto repentino, imprevedibile e inevitabile, verificatosi nonostante la presenza e l’attenta vigilanza degli insegnanti.
Le conseguenze per scuole e famiglie
La decisione del Tribunale di Firenze offre indicazioni importanti sia per le istituzioni scolastiche sia per le famiglie.
Per le scuole, la sentenza conferma che una corretta organizzazione della vigilanza e la presenza effettiva del personale durante le attività degli alunni rappresentano elementi fondamentali per dimostrare l’adempimento degli obblighi di protezione. La responsabilità dell’istituto non è oggettiva e può essere esclusa quando l’evento sia effettivamente imprevedibile e non evitabile.
Per le famiglie, invece, emerge con forza l’importanza della raccolta tempestiva delle prove. In presenza di un infortunio scolastico è essenziale documentare immediatamente le lesioni attraverso certificazioni mediche, fotografie, referti specialistici e ogni altro elemento utile a dimostrare il collegamento tra il fatto verificatosi a scuola e il danno subito.
La sentenza n. 3959/2026 si inserisce dunque nel solco dell’orientamento giurisprudenziale più recente, confermando che la responsabilità scolastica non può essere affermata in via automatica. Anche quando il danno si verifica durante l’orario scolastico, resta indispensabile dimostrare sia il nesso causale sia l’esistenza di un concreto inadempimento degli obblighi di vigilanza gravanti sulla scuola. In assenza di tali elementi, come nel caso deciso dal Tribunale di Firenze, la domanda risarcitoria è destinata ad essere rigettata.
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