L’utilizzo dei permessi retribuiti previsti dall’articolo 33 della Legge n. 104 del 5 febbraio 1992 continua ad essere oggetto di un’intensa elaborazione giurisprudenziale. Con l’Ordinanza n. 13155 del 7 maggio 2026, la Corte di Cassazione torna ad affrontare il delicato equilibrio tra il diritto del lavoratore ad assistere un familiare con disabilità e il dovere di utilizzare tale beneficio esclusivamente per le finalità previste dalla legge.
La decisione, pur riguardando un dipendente del settore privato, assume particolare rilevanza anche per il personale della scuola, dove la fruizione dei permessi della Legge 104 interessa ogni anno migliaia di docenti, educatori, dirigenti scolastici e personale ATA.
Il caso esaminato dalla Corte
La vicenda trae origine dal licenziamento per giusta causa di un lavoratore che aveva usufruito dei permessi previsti dall’articolo 33, comma 3, della Legge n. 104/1992 per assistere la madre disabile.
Le indagini investigative avevano però accertato che, nelle giornate oggetto di contestazione, il dipendente aveva dedicato all’assistenza soltanto una minima parte del tempo disponibile, utilizzando il resto della giornata per attività esclusivamente personali. In particolare, nei due permessi esaminati dalla Corte, l’assistenza effettivamente prestata era stata limitata complessivamente a 84 minuti su 480 minuti di permesso, pari a circa il 17,5% del tempo complessivo.
Sia il Tribunale che la Corte d’Appello avevano ritenuto legittimo il licenziamento, decisione successivamente confermata dalla Suprema Corte.
La funzione dei permessi della Legge 104
L’ordinanza richiama un principio ormai consolidato nella giurisprudenza della Cassazione: i permessi riconosciuti dalla Legge 104 non costituiscono un giorno di riposo aggiuntivo né uno strumento di compensazione delle fatiche sostenute nell’assistenza al familiare.
La loro funzione è esclusivamente quella di consentire al lavoratore di garantire assistenza al soggetto disabile, realizzando le finalità solidaristiche perseguite dalla normativa.
La Corte richiama espressamente l’articolo 33 della Legge n. 104/1992, evidenziando come la ratio della disposizione sia quella di assicurare continuità nell’assistenza familiare, in attuazione dei principi costituzionali sanciti dagli articoli 2 e 32 della Costituzione.
Non serve una presenza continua accanto al familiare
Uno degli aspetti più interessanti dell’ordinanza riguarda un chiarimento spesso trascurato.
La Cassazione ribadisce infatti che l’assistenza non coincide necessariamente con la presenza fisica costante accanto al familiare disabile.
Possono rientrare nelle finalità del permesso anche numerose attività cosiddette “indirette”, come:
- l’acquisto di farmaci;
- il disbrigo di pratiche amministrative;
- l’accompagnamento presso strutture sanitarie;
- il ritiro di documentazione medica;
- ogni altra incombenza svolta nell’interesse della persona assistita.
La Corte precisa inoltre che la normativa non impone una corrispondenza cronometrica tra l’orario di lavoro e quello dedicato all’assistenza, né richiede che ogni singolo minuto del permesso venga utilizzato esclusivamente accanto al familiare.
Quando si configura l’abuso
Il principio affermato dalla Cassazione è particolarmente importante.
L’abuso non deriva automaticamente dal fatto che il lavoratore svolga durante il permesso anche attività personali.
Ciò che rileva è la verifica complessiva della finalità perseguita.
Secondo la Corte, il giudice deve accertare se il tempo sottratto al lavoro sia stato realmente funzionale all’assistenza del familiare oppure se il beneficio sia stato utilizzato prevalentemente per interessi propri.
In altre parole, ciò che conta è l’esistenza di un nesso causale diretto tra il permesso fruito e le esigenze assistenziali.
Nel caso concreto tale collegamento è stato escluso, poiché la quasi totalità del tempo era stata destinata ad attività estranee all’assistenza.
Le conseguenze disciplinari
La Suprema Corte conferma che un utilizzo distorto dei permessi integra un vero e proprio abuso del diritto.
Tale comportamento determina una duplice violazione:
- nei confronti del datore di lavoro, che viene privato ingiustificatamente della prestazione lavorativa;
- nei confronti dell’INPS, che sostiene economicamente un istituto assistenziale destinato esclusivamente alla cura del familiare disabile.
Secondo la Cassazione, questa condotta viola i principi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del rapporto di lavoro e può integrare una causa di licenziamento disciplinare quando risulti particolarmente grave.
Le ricadute per il personale della scuola
L’orientamento espresso dalla Cassazione assume particolare rilievo anche nel comparto Istruzione e Ricerca.
Docenti e personale ATA che usufruiscono dei tre giorni mensili di permesso previsti dall’articolo 33 della Legge 104 devono essere consapevoli che l’Amministrazione scolastica può contestare disciplinarmente eventuali utilizzi incompatibili con le finalità della norma.
Ciò non significa che ogni attività personale svolta durante la giornata di permesso costituisca automaticamente un illecito.
La stessa Cassazione esclude interpretazioni rigidamente cronometriche e riconosce che il lavoratore conserva la possibilità di soddisfare esigenze personali compatibili con l’assistenza.
Quello che non è consentito è trasformare il permesso in una giornata libera, utilizzandolo prevalentemente per finalità estranee alla cura del familiare.
Un principio ormai consolidato
L’Ordinanza n. 13155/2026 si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai stabile, richiamando numerose precedenti decisioni della stessa Corte che, negli ultimi anni, hanno progressivamente definito i confini dell’istituto.
L’elemento di maggiore interesse è rappresentato dall’equilibrio raggiunto tra due esigenze contrapposte.
Da un lato, la Cassazione evita interpretazioni eccessivamente formalistiche, chiarendo che l’assistenza può assumere forme molteplici e non richiede una presenza continua accanto al familiare.
Dall’altro, ribadisce con fermezza che il beneficio previsto dalla Legge 104 conserva una precisa finalità solidaristica e non può essere utilizzato come strumento per ottenere giornate di assenza dal lavoro destinate prevalentemente a interessi personali.
Per il personale della scuola il messaggio è chiaro: la fruizione dei permessi deve essere sempre coerente con l’interesse della persona assistita. Solo in presenza di tale collegamento il diritto riconosciuto dalla Legge n. 104/1992 mantiene la propria piena tutela; quando, invece, prevalgono esigenze estranee all’assistenza, il comportamento può integrare un abuso del diritto con rilevanti conseguenze disciplinari, fino al licenziamento nei casi più gravi, come confermato dalla Corte di Cassazione nell’Ordinanza n. 13155 del 7 maggio 2026.
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