Infortunio durante l’ora di educazione fisica: nessuna responsabilità della scuola. Il Tribunale di Napoli ribalta la condanna al risarcimento.

Sentenza n. 9217 del 15 ottobre 2025 – Tribunale di Napoli, Giudice dott. Marcello Amura

 

Una nuova e importante decisione del Tribunale di Napoli torna a fare chiarezza su un tema ricorrente nel mondo della scuola: chi risponde se uno studente si fa male durante l’ora di educazione fisica?

La risposta del giudice è netta: non sempre la scuola è responsabile degli incidenti che avvengono durante le attività sportive, soprattutto se si tratta di semplici incidenti di gioco, imprevedibili e non evitabili con la normale vigilanza del docente.

Il caso: una studentessa chiede il risarcimento dopo una pallonata durante la lezione

Tutto nasce da un episodio apparentemente banale ma frequente.

Una studentessa di una scuola napoletana si è infortunata durante un’esercitazione di educazione fisica, colpita accidentalmente da una pallonata.

Ritenendo che l’incidente fosse avvenuto per mancata vigilanza del docente e per negligenza della scuola, la ragazza aveva fatto causa al Ministero dell’Istruzione e all’istituto scolastico, chiedendo un risarcimento danni.

Il Giudice di Pace di Napoli, in primo grado, aveva accolto la domanda, condannando sia il Ministero dell’Istruzione sia la scuola al pagamento di 1.230 euro per il danno subito.

Ma gli enti convenuti hanno proposto appello, sostenendo che:

  1. l’istituto scolastico non era legittimato a rispondere in giudizio, in quanto organo dello Stato;
  2. l’episodio era un normale infortunio di gioco, privo di dolo o colpa da parte di altri alunni o del docente;
  3. mancava qualsiasi prova di un comportamento illecito o negligente.

Il Tribunale accoglie l’appello: “Evento fortuito e imprevedibile, nessuna colpa della scuola”

Con la sentenza n. 9217 del 15 ottobre 2025, il Tribunale di Napoli ha dato pienamente ragione al Ministero e ha ribaltato la decisione di primo grado.

Il giudice ha infatti affermato due principi fondamentali di diritto scolastico:

La scuola non è legittimata passiva nei giudizi per responsabilità civile: risponde solo lo Stato

Il Tribunale ha chiarito che, secondo la giurisprudenza costante della Cassazione (tra cui Cass. n. 19158/2012), le istituzioni scolastiche, pur dotate di personalità giuridica, restano organi dello Stato.

Pertanto, nelle cause di risarcimento per fatti accaduti durante l’attività scolastica, il legittimato passivo è sempre il Ministero dell’Istruzione, non la singola scuola.

In altre parole, non si può citare in giudizio l’istituto scolastico, ma solo il Ministero, rappresentato dall’Avvocatura dello Stato.

Il giudice, per questo motivo, ha dichiarato inammissibile la domanda contro la scuola.

L’incidente sportivo non implica automaticamente la responsabilità della scuola. Passando al merito, il Tribunale ha ricordato che non ogni incidente scolastico comporta un obbligo di risarcimento.

In particolare, nel caso degli infortuni durante l’ora di educazione fisica, la scuola è responsabile solo se il danno deriva da un comportamento illecito di un altro studente o da una colpa del docente nella vigilanza.

Il giudice ha spiegato che:

  1. per applicare la culpa in vigilando (art. 2048 c.c.), è necessario che il danno sia provocato da un altro alunno in modo violento o scorretto;
  2. se invece l’incidente è il risultato di una normale azione di gioco, rientra nel rischio tipico dell’attività sportiva e non è imputabile alla scuola;
  3. il docente non può essere considerato negligente se l’evento era imprevedibile e inevitabile, pur in presenza della normale vigilanza.

Il Tribunale ha citato anche importanti precedenti della Corte di Cassazione (tra cui Cass. n. 9983/2019 e Cass. n. 8167/2025) che escludono la responsabilità della scuola per danni auto-provocati o frutto di un normale gioco sportivo.

La decisione finale: nessun risarcimento, spese compensate

Alla luce di questi principi, il giudice ha annullato la condanna risarcitoria e ha stabilito che:

  • la domanda contro la scuola è inammissibile;
  • la domanda contro il Ministero è infondata;
  • la studentessa deve restituire le somme eventualmente già percepite in esecuzione della sentenza di primo grado.

Tuttavia, per le “obiettive incertezze giurisprudenziali” sul tema, il Tribunale ha disposto la compensazione integrale delle spese di lite, evitando ulteriori aggravi economici alle parti.

Il principio affermato: la scuola non è un assicuratore universale

La sentenza ribadisce un principio spesso dimenticato: la scuola non è automaticamente responsabile di ogni incidente che accade tra le sue mura.

L’attività sportiva, per sua natura, comporta un margine di rischio.

Solo se viene provata una negligenza concreta del docente o un comportamento violento di un altro alunno, la scuola (cioè il Ministero) può essere chiamata a rispondere.

Cosa cambia per i docenti e per i dirigenti scolastici

  • I docenti non sono responsabili se l’infortunio deriva da un normale gesto di gioco.
  • La vigilanza richiesta è ragionevole, non assoluta: non si può pretendere che l’insegnante prevenga ogni minimo incidente.
  • I dirigenti scolastici devono però garantire che le attività sportive si svolgano in ambienti sicuri e adeguati.
  • Gli studenti e le famiglie devono sapere che non ogni infortunio è risarcibile, se manca una colpa accertata.

Con questa decisione, il Tribunale di Napoli ha voluto ristabilire equilibrio tra due valori fondamentali, da un lato, la sicurezza e la tutela degli studenti, dall’altro, la ragionevolezza nella valutazione della responsabilità degli insegnanti.

La scuola deve essere un luogo sicuro, ma non può essere trattata come un’assicurazione totale contro ogni evento fortuito.

 

Tribunale di Napoli – Sentenza n. 9217 del 15/10/2025