Formazione sulla sicurezza dei docenti: non è lavoro straordinario – la Cassazione chiarisce i limiti orari e gli obblighi

La Corte di Cassazione è tornata a pronunciarsi su una questione che interessa moltissimi insegnanti: la partecipazione ai corsi di formazione sulla sicurezza rientra o no nell’orario di lavoro?

La risposta, con la recente Ordinanza n. 23084 del 2025, è chiara: sì, rientra nell’orario ordinario di servizio e non può essere considerata attività aggiuntiva o straordinaria.

Il caso: un docente chiede il pagamento delle ore di corso come straordinario

Il protagonista della vicenda è un docente di laboratorio di fisica presso un istituto tecnico di Terni.

Nel giugno 2016, la scuola aveva organizzato un corso di formazione sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, obbligatorio ai sensi del D. Lgs. 81/2008.

Il docente, dopo avervi partecipato per tre giornate, ha chiesto al Tribunale del lavoro di Terni di essere retribuito per quelle ore come “lavoro aggiuntivo”, sostenendo che:

  • il corso si era tenuto nel pomeriggio, quindi fuori dal normale orario di insegnamento;
  • non era inserito nel piano annuale delle attività deliberato dal collegio dei docenti;
  • di conseguenza, rientrava tra le ore aggiuntive previste dall’art. 30 del CCNL Scuola.

Il Tribunale di Terni gli aveva dato ragione, riconoscendo che quelle ore dovevano essere pagate come lavoro extra.

Ma la Corte d’Appello di Perugia ha poi ribaltato la decisione, e la Cassazione ha confermato in via definitiva questa seconda interpretazione.

La decisione della Cassazione: la formazione sulla sicurezza fa parte del normale orario di servizio

Secondo la Suprema Corte, non si tratta di ore aggiuntive o straordinarie, ma di attività che rientrano a pieno titolo nell’orario ordinario di lavoro dei docenti.

Ecco i punti chiave della motivazione:

  1. L’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 (Testo Unico sulla Sicurezza) stabilisce che:
  2. “La formazione dei lavoratori deve avvenire durante l’orario di lavoro e non può comportare oneri economici a carico dei lavoratori.” Ciò significa che il corso di sicurezza non può essere spostato fuori orario né pagato come lavoro extra, perché è obbligo di legge farlo durante l’orario di servizio.
  3. Il CCNL Scuola (artt. 28-30) fissa il limite massimo di 18 ore settimanali per le attività di insegnamento dei docenti della scuola secondaria. Secondo la Cassazione, nel mese di giugno – quando le lezioni sono sospese – la partecipazione al corso rientra ampiamente in questo limite.
  4. La Corte sottolinea che la formazione sulla sicurezza è un diritto/dovere del lavoratore, e dunque fa parte delle normali mansioni previste dal contratto.

Cosa significa in pratica per i docenti

La pronuncia chiarisce definitivamente una questione spesso oggetto di controversie tra docenti e dirigenti scolastici:

  1. I corsi obbligatori di sicurezza (D.Lgs. 81/08) non danno diritto a compensi aggiuntivi, neppure se svolti in orari pomeridiani o a lezioni concluse;
  2. Non serve l’inserimento nel piano annuale delle attività, perché si tratta di un obbligo di legge generale, non di una scelta organizzativa della scuola;
  3. L’unico limite è quello dell’orario di servizio complessivo: se il corso si tiene durante un periodo in cui il docente è formalmente “in servizio”, rientra nell’orario ordinario.

Le motivazioni della Corte: equilibrio tra obblighi contrattuali e sicurezza

La Cassazione ha voluto ribadire che la sicurezza sul lavoro è un valore superiore, tutelato da norme di rango primario, e che quindi non può essere subordinata a logiche contrattuali o economiche.

In altre parole, la partecipazione ai corsi di sicurezza non è una prestazione “extra”, ma parte integrante dell’impegno lavorativo del docente.

Allo stesso tempo, la Corte ha evidenziato che il datore di lavoro (in questo caso la scuola) deve garantire che i corsi si svolgano senza creare disagio o oneri per il lavoratore.

Il fatto che il corso si sia tenuto a fine giugno, quando le lezioni erano terminate, è stato considerato pienamente legittimo, purché rientrante nel periodo di servizio.

Con questa sentenza, la Cassazione ha definitivamente respinto il ricorso del docente e lo ha condannato al pagamento delle spese di lite per 2.500 euro.

In sintesi:

  • La formazione sulla sicurezza va svolta durante l’orario di lavoro;
  • Non genera diritto a compensi aggiuntivi o straordinari;
  • È un obbligo di legge, non un’attività facoltativa;
  • Rientra nelle 18 ore settimanali previste dal contratto.

Un precedente importante per le scuole italiane

Questa decisione ha un impatto rilevante su tutte le istituzioni scolastiche, perché conferma un principio di chiarezza e uniformità:

la formazione sulla sicurezza è parte integrante del servizio del personale scolastico, al pari delle riunioni collegiali e delle attività funzionali all’insegnamento.

Per i dirigenti scolastici, significa poter organizzare i corsi in modo più flessibile, anche a lezioni concluse, senza dover riconoscere compensi extra.

Per i docenti, rappresenta invece la certezza di un obbligo legittimo, ma circoscritto all’interno dell’orario di servizio, senza costi né sacrifici economici.

 

Corte Suprema di Cassazione – Ordinanza n. 23084 del 11/08/2025

Retribuzione pubblico impiego