Importante novità per il personale dell’Amministrazione scolastica in materia di pensionamento. La Corte Costituzionale, con la sentenza n. 125 del 14 luglio 2026, ha dichiarato costituzionalmente illegittima una parte dell’articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 (Testo Unico della scuola), nella parte in cui fissava il limite massimo di 70 anni per il trattenimento in servizio dei dipendenti che non avevano ancora maturato i requisiti minimi contributivi necessari per conseguire la pensione di vecchiaia.
La norma dichiarata incostituzionale
L’articolo 509, comma 3, del Testo Unico dell’Istruzione prevedeva che il personale scolastico che, al compimento del sessantacinquesimo anno di età, non avesse ancora raggiunto l’anzianità contributiva minima necessaria per la pensione potesse essere trattenuto in servizio, ma comunque non oltre il compimento del settantesimo anno di età.
Secondo la Corte Costituzionale, questa previsione normativa non tiene conto dell’evoluzione della disciplina pensionistica che, nel corso degli anni, ha previsto il progressivo adeguamento dei requisiti anagrafici alla speranza di vita, determinando un evidente disallineamento tra il limite massimo di permanenza in servizio e l’età effettivamente necessaria per conseguire la pensione di vecchiaia.
Il caso esaminato dalla Corte
La questione è nata dal ricorso presentato da una dipendente del Ministero dell’Istruzione e del Merito davanti al Tribunale di Lecce, in funzione di Giudice del Lavoro.
La lavoratrice aveva contestato il provvedimento con cui era stata collocata a riposo al compimento dei 70 anni, chiedendo invece di poter permanere in servizio fino ai 71 anni per raggiungere il requisito contributivo minimo necessario alla pensione di vecchiaia nel sistema contributivo.
Il Tribunale ha promosso un rinvio pregiudiziale interpretativo ai sensi dell’articolo 363-bis del codice di procedura civile, questione successivamente esaminata dalla Corte di Cassazione e infine sottoposta alla Corte Costituzionale.
Le motivazioni della Corte costituzionale
Nella sentenza, la Consulta richiama la propria consolidata giurisprudenza sul trattenimento in servizio dei dipendenti pubblici, ricordando che tale istituto rappresenta un’eccezione rispetto alla regola generale del collocamento a riposo al raggiungimento del limite ordinamentale di età.
La finalità del trattenimento è quella di consentire al lavoratore di maturare i requisiti necessari per ottenere la pensione di vecchiaia. Proprio per questo motivo, secondo i giudici costituzionali, il legislatore non può fissare un limite anagrafico rigido e scollegato dall’effettiva età pensionabile risultante dagli adeguamenti alla speranza di vita.
Una disciplina di questo tipo, infatti, rischia di impedire proprio il raggiungimento dell’obiettivo che la norma intende perseguire, risultando pertanto irragionevole e in contrasto con l’articolo 38, secondo comma, della Costituzione, che tutela il diritto dei lavoratori alla previdenza sociale.
Cosa cambia per il personale della scuola
A seguito della pronuncia della Corte costituzionale, il limite massimo di permanenza in servizio non potrà più essere automaticamente individuato nel compimento del settantesimo anno di età.
La norma dovrà essere interpretata nel senso che il trattenimento in servizio potrà protrarsi fino al settantesimo anno oppure fino alla diversa maggiore età determinata dagli adeguamenti alla speranza di vita previsti dalla normativa pensionistica vigente, qualora ciò sia necessario per consentire al dipendente di maturare il diritto alla pensione di vecchiaia.
La decisione assume particolare rilievo per il personale scolastico che, a causa di carriere discontinue, periodi di precariato o contribuzione insufficiente, rischiava di essere collocato a riposo prima di aver acquisito il requisito minimo necessario per ottenere il trattamento pensionistico.
I riferimenti normativi
La decisione della Corte costituzionale riguarda in particolare:
articolo 509, comma 3, del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;
articolo 38, secondo comma, della Costituzione;
articolo 363-bis del codice di procedura civile;
normativa sull’adeguamento dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita prevista dalla legislazione previdenziale.
La sentenza rappresenta un importante intervento volto ad armonizzare la disciplina del personale scolastico con l’attuale sistema pensionistico, evitando che il diritto alla pensione di vecchiaia venga compromesso da un limite anagrafico ormai non più coerente con l’evoluzione della normativa previdenziale.
La copia integrale della sentenza n. 125/2026 della Corte Costituzionale è scaricabile gratuitamente dalla sezione “Archivio” di InternetScuola previa registrazione, anch’essa completamente gratuita, al sito www.internetscuola.it.